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Pensioni pagate all'estero

L’Ufficio VII della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi sovraintende ai pagamenti di alcuni tipi di assegni (in materia di pensioni di guerra, tabellari e altri benefici che rientrano nelle materie di competenza della Direzione stessa), ai titolari residenti all’estero che richiedano il pagamento dell’assegno nel paese di residenza (DPR 482/01).

I pagamenti (effettuati bimestralmente con scadenza nei mesi pari ed esigibili a bimestre maturato), avvengono con modalità diverse a seconda del Paese ove tale residenza è stata stabilita e potranno essere effettuati a cura della Tesoreria della Banca d’Italia o di Istituti di credito corrispondenti ovvero con la collaborazione delle Rappresentanze consolari.

Le comunicazioni con pensionati residenti all’estero avvengono, di solito, tramite le suddette Rappresentanze consolari che curano anche l’accertamento dell’esistenza in vita dell’interessato almeno due volte all’anno (a giugno e dicembre), sia direttamente che, quando ciò risulti particolarmente gravoso per il pensionato, avvalendosi dei soggetti autorizzati in ciascun paese al rilascio di tali attestazioni.

In mancanza della certificazione attestante l’esistenza in vita, la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi provvederà alla sospensione dei pagamenti, che potranno essere riattivati solo previo rilascio di tale documento.

I pensionati residenti all’estero possono, in alternativa, continuare a ricevere il pagamento dell’assegno in Italia, con cadenza mensile, fornendo un recapito sul territorio nazionale per eventuali comunicazioni ed indicando un conto corrente bancario o postale in Italia.

In questo caso il pensionato dovrà far pervenire alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in base alla residenza indicata, direttamente o tramite le locali rappresentanze consolari, la certificazione sull’esistenza in vita due volte l’anno (a giugno e dicembre).

È possibile richiedere il pagamento dei benefici tramite accredito su conto corrente bancario, nei Paesi ove tale modalità sia consentita, ovvero avvalersi di un procuratore delegato all’incasso, secondo le modalità indicate nell’apposita modulistica scaricabile sul sito di questa Amministrazione.