Inizio contenuto

Trattamenti pensionistici di guerra - Indirette

A chi spetta

nella misura della tabella G, al coniuge superstite (DOC, 53 KB), che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari e agli orfani minori di anni 21 o studenti universitari (comunque non oltre il 26° anno di età) o maggiorenni inabili (DOCX, 26 KB) in disagiate condizioni economiche del militare o del civile deceduto per causa di guerra.

Come si ottiene

I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.

I residenti in Italia dovranno presentare apposita domanda alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato; i residenti all’estero dovranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma

La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.

Alla domanda dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata, qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG):

  • Il coniuge deve allegare alla domanda (salvo quanto precisato nell’apposito modulo sulla possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), la seguente certificazione da cui risulti:
    • il luogo e la data di nascita del dante causa;
    • il luogo e la data di morte del dante causa;
    • il luogo e la data di nascita del richiedente;
    • la situazione di famiglia alla data di morte del dante causa;
    • il luogo e la data in cui è stato contratto il matrimonio;
    • il mantenimento dello stato vedovile.
    • che il coniuge superstite conserva tuttora lo stato vedovile;
    • che fra i coniugi non è stata pronunciata sentenza di separazione legale o di divorzio passata in giudicato;
  • L’orfano deve allegare alla domanda (salvo quanto precisato nell’apposito modulo sulla possibilità di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), la seguente certificazione da cui risulti:
    • il luogo e la data di nascita del dante causa;
    • il luogo e la data di morte del dante causa;
    • il luogo e la data di morte dell’altro genitore;
    • il luogo e la data in cui è stato contratto il matrimonio dei genitori;
    • il luogo e la data di nascita dell’orfano richiedente, con l’indicazione della paternità e della maternità;
    • la situazione di famiglia alla data di morte del dante causa;
      se esistono o meno altri orfani che hanno presentato analoga domanda;
    • l’eventuale iscrizione all’Università, per gli orfani di età compresa tra i 21 e i 26 anni, con l’indicazione della durata del corso legale degli studi;
    • la situazione tributaria complessiva del richiedente concernente i redditi derivanti da pensione, immobili, capitale, impresa o società, ecc., relativi all'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza, con l’indicazione dell’ammontare del reddito, al lordo degli oneri deducibili percepiti in Italia o all’estero, espressi in Euro.
  • L’orfano maggiorenne deve, inoltre, allegare alla domanda un certificato medico attestante la sua inabilità a proficuo lavoro.

L’inabilità viene accertata dalla Commissione Medica di Verifica competente per territorio (per i residenti all’estero è competente la Commissione medica di verifica di Roma, previa visita effettuata presso le strutture consolari).

Assegni accessori

Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati

  • al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge;
  • al coniuge superstite e agli orfani: assegno di maggiorazione, se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;
  • al coniuge superstite e agli orfani: indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge.

Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio

  • agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto.

Ripristino

Le pensioni di guerra indirette o di reversibilità possono essere revocate se vengono meno le condizioni economiche (reddito) previste dalla legge o se viene meno il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro. Per chiedere il ripristino di questi trattamenti pensionistici, gli interessati devono:

  • presentare domanda, chiedendo anche gli eventuali assegni accessori,
    • alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente, se residenti in Italia, ovvero
    • al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, se residenti all’estero;
  • allegare alla domanda la certificazione che prova la presenza dei requisiti necessari per fruire di nuovo del trattamento pensionistico.

A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria Territoriale dello Stato ovvero la Direzione dei Servizi del Tesoro – Uff VII, verificherà, comunque, la sussistenza di tutti i requisiti, compreso, se previsto, quello concernente l’inabilità a proficuo lavoro – da accertare dalla Commissione medica di verifica competente per territorio (per i residenti all’estero è competente la Commissione medica di verifica di Roma, previa visita effettuata presso le strutture consolari)

Le modalità di pagamento previste per i trattamenti pensionistici di guerra, sia in Italia che all’estero, sono indicate nell’apposita pagina dedicata.

Modulistica