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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2016 n. 32 il DPCM 24 dicembre 2015 che individua le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali nonché gli enti del SSN e gli enti locali devono ricorrere a Consip o ad altro soggetto aggregatore

Il DPCM del 24 dicembre 2015 (PDF, 198 KB) di attuazione dell’art. 9 comma 3, del d.l. 66/2014 stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 , del medesimo articolo 9, per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto del 24 dicembre 2015, l’ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. A tale proposito l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 10 febbraio 2016 (PDF, 132 KB) con cui si dispongono le nuove modalità informatiche di acquisizione dei CIG in relazione agli obblighi di ricorso ai Soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti.