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Errore Giudiziario

  21 dicembre 2022

 

La riparazione pecuniaria per errore giudiziario, regolamentata dagli artt. 643 e seguenti del codice di procedura penale, consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia.

La riparazione non ha carattere risarcitorio ed è commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

L'avente diritto, a domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

Chi ha diritto

Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpo grave all'errore giudiziario e in caso di suo decesso:

  • il coniuge;
  • i discendenti e gli ascendenti;
  • i fratelli e le sorelle;
  • gli affini entro il primo grado;
  • le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

Domanda

La domanda deve essere presentata:

  • presso la Cancelleria della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza
  • personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale
  • entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione, a pena di inammissibilità.

Procedura di pagamento

L'autorizzazione al pagamento è rilasciata dall’Ufficio IX della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) previa ricezione ed acquisizione della necessaria documentazione.
L’Ufficio IX, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori ad € 5.000,00, accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per autorizzare il pagamento, l'Ufficio deve ricevere dalla Corte di Appello competente:

  • copia autentica dell’ordinanza munita dell’attestazione di irrevocabilità, rilasciata dalla competente cancelleria della Corte d’Appello che liquida l’indennità pecuniaria;

dal creditore:

  • fotocopia di un documento d’identità del creditore, in corso di validità;
  • fotocopia del codice fiscale;
  • comunicazione delle modalità di pagamento prescelte utilizzando apposito modello.

La procedura di pagamento varia secondo l’importo dell’indennizzo e in base alla modalità di pagamento prescelta dall’interessato.
Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all’estero o si trovi in stato di detenzione per cause diverse da quelle che hanno originato la riparazione per ingiusta detenzione o per errore giudiziario.
Specifica documentazione, infine, dovrà essere presentata dagli eredi del creditore.
Il termine massimo di definizione del procedimento di autorizzazione è fissato in 120 giorni dalla data di conclusione dell’istruttoria o, se anteriore, dalla data di notifica dell’ordinanza, munita della formula esecutiva all’Ufficio erogatore

Modalità di pagamento

  • con accreditamento in conto corrente bancario o postale;
  • in contante, secondo i limiti consentiti dalla legge;

La modalità di pagamento prescelta deve essere comunicata all’Ufficio IX – Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), all’indirizzo pec dcst.dag@pec.mef.gov.it utilizzando i seguenti modelli:

  1. Modello beneficiario
  2. Modello antistatario

Pagamento all'estero

Se il creditore si trova all'estero può chiedere di riscuotere mediante pagamento su conto corrente bancario a lui intestato. In questo caso il creditore dovrà indicare l'esatto luogo di residenza/domicilio ed il pagamento avverrà per il tramite dell'istituto di credito più vicino al luogo di residenza/domicilio del creditore.

Pagamento in favore degli eredi del creditore

In presenza di testamento l'erede deve presentare all'Ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale, dalla quale risulti:

  • la data e il luogo del decesso del creditore;
  • gli estremi dell'ultimo testamento;
  • che il testamento non sia stato impugnato;
  • se vi siano anche eredi legittimi o riservatari, oltre agli eredi indicati nel testamento;
  • le generalità complete di ciascun erede;
  • il luogo di residenza di ogni erede ovvero l'elezione di domicilio presso terzi;
  • il codice fiscale di ogni erede.

In assenza di testamento l'erede deve presentare all'Ufficio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, mediante il Modello DSAN eredi autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale, dalla quale risulti:

  • la data e il luogo del decesso del creditore;
  • la non esistenza di alcun testamento;
  • l'indicazione di tutti i soggetti cui è devoluta per legge la successione;
  • le generalità complete di ciascun erede;
  • il luogo di residenza di ogni erede ovvero l'elezione di domicilio presso terzi;
  • il codice fiscale di ogni erede.

Qualora tra gli eredi ci sia il coniuge, nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve, inoltre, essere dichiarato:

  • che non è stata pronunciata sentenza di separazione personale per colpa;
  • che non è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Qualora tra gli eredi vi siano minori di età o incapaci la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve, inoltre, contenere: l'indicazione del legale rappresentante. In questo caso deve essere, inoltre, presentata l'autorizzazione del giudice tutelare.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

Contatti

Per informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche:

Ufficio IX