Inizio contenuto

Spese per liti e arbitraggi

 

Spese per liti e arbitraggi

Per "spese di lite e arbitraggio" si intende il pagamento di somme conseguenti ad una condanna a carico del Ministero dell’economia e delle finanze. Il procedimento non si attiva su istanza di parte, ma a seguito di notifica di sentenza, ordinanza, decreto ingiuntivo. A partire dal 9 dicembre 2021, l’autorizzazione al pagamento è rilasciata dall’ufficio VIII - Direzione dei servizi del tesoro (DST), Via XX Settembre 97, 00187 Roma.

L'ufficio acquisisce dal creditore, dopo l’avvenuta notifica del provvedimento giurisdizionale, i dati anagrafici, fiscali e le modalità di pagamento dallo stesso prescelte.

L'Ufficio VIII, prima di procedere al pagamento della somma dovuta, per i pagamenti superiori ad € 5.000,00 accerta lo stato di non inadempienza del beneficiario, mediante richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La procedura di pagamento varia secondo l’importo della somma dovuta e in base alla modalità di pagamento prescelta dall’interessato. Ulteriori modalità di pagamento sono previste nel caso in cui il creditore sia all’estero.

Il procedimento viene concluso entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria.

I Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) per ottenere le spettanze dovute dovranno provvedere all’invio di copia della fattura elettronica emessa nei confronti del Tribunale che li ha incaricati nonché della relativa ricevuta di accettazione da parte dell’organo giurisdizionale.

I predetti documenti dovranno essere estratti dal Sistema di Interscambio Dati (SID) dell’Agenzia delle Entrate ed inviati alla Direzione dei servizi del tesoro (DST) all’indirizzo PEC dcst.dag@pec.mef.gov.it.

Modalità di pagamento

Le possibili modalità di pagamento sono le seguenti:

  • con accreditamento in conto corrente bancario
  • con accreditamento in conto corrente postale
  • mediante vaglia cambiario della Banca d’Italia, non trasferibile, intestato al creditore medesimo.

La modalità di pagamento prescelta deve essere comunicata all’ufficio IX – Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) del Ministero dell’economia e delle finanze.

Pagamento all’estero

Se il creditore si trova all’estero, in Paesi dell'area euro, può chiedere di riscuotere mediante pagamento su conto corrente bancario o postale intestato al creditore.
I pagamenti al di fuori dell’area euro e quelli in valuta diversa dall’euro sono effettuati dalla Banca d’ Italia.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche:

Ufficio VIII

Spese per liti nei contenziosi per invalidità civile

In esecuzione dei provvedimenti emessi dall‘Autorità Giurisdizionale in materia di invalidità civile si provvede:

  • al pagamento di somme dovute a titolo di spese di giudizio.
  • al pagamento di somme dovute per consulenze tecniche d'ufficio rese in corso di causa.

Dal 9 dicembre 2021 la liquidazione delle spese di giudizio e/o delle spese di consulenza tecnica d’ufficio in materia di invalidità civile viene effettuata dall'Ufficio VIII della Direzione dei servizi del tesoro (DST), per tutti i ricorsi depositati fino alla data del 31 marzo 2007 mentre per i ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 la competenza alla liquidazione delle spese in questione è stata trasferita all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio VIII della Direzione dei servizi del tesoro (DST), Via XX Settembre 97, 00187 Roma.

Per autorizzare il pagamento delle spese di giudizio l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica della sentenza - rilasciata dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con la quale il Giudice ha stabilito le spese di giudizio da liquidare;
  • se il Giudice distrae le spese di giudizio in favore del legale, è necessario che il legale trasmetta all’Ufficio VIII i propri dati anagrafici e fiscali indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban). Nel caso in cui il legale abbia aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati, è necessario darne comunicazione all'Ufficio;
  • se il Giudice non distrae le spese di giudizio in favore del legale, è necessario trasmettere i dati anagrafici e fiscali del ricorrente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban).

Per autorizzare il pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica del decreto di liquidazione - rilasciato dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con il quale il Giudice ha stabilito le spese di consulenza da liquidare;
  • i dati anagrafici e fiscali del consulente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban). Nel caso in cui il consulente abbia aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati, è necessario darne comunicazione all’Ufficio;
  • se il consulente effettua prestazioni in “intramoenia”, le spese di consulenza dovranno essere liquidate in favore dell’Azienda Sanitaria per la quale il consulente presta la propria attività lavorativa; è necessario dunque trasmettere i dati fiscali dell’Azienda di appartenenza.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche:

Ufficio VIII

Spese per liti nei contenziosi dell’ex Ministero delle Finanze

In esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità Giurisdizionale nei contenziosi in cui è parte l’ex Ministero delle Finanze si provvede:

  • al pagamento di somme dovute a titolo di spese di giudizio;
  • al pagamento di somme dovute a titolo di risarcimento del danno ed eventuali accessori.

Dal 9 dicembre 2021 la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori è di competenza dell’Ufficio VIII della Direzione dei servizi del tesoro (DST). Rientrano tra le competenze dell'Ufficio in particolare:

  • Pagamento delle spese per liti e arbitraggi in materia di invalidità civile,
  • Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori inerenti al contenzioso del lavoro, al contenzioso per i beni perduti all’estero nonché ai contenziosi di altra natura, in cui è parte il Ministero dell’economia e delle finanze.

Per autorizzare il pagamento delle spese di giudizio, l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica della sentenza - rilasciata dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con la quale il Giudice ha stabilito le spese di giudizio da liquidare;
  • se il Giudice distrae le spese di giudizio in favore del legale è necessario che il legale trasmetta all’Ufficio i propri dati anagrafici e fiscali indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban). Nel caso in cui il legale abbia aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati deve darne comunicazione all'Ufficio;
  • se il Giudice non distrae le spese di giudizio in favore del legale è necessario trasmettere i dati anagrafici e fiscali del ricorrente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban).

Per autorizzare la liquidazione del risarcimento del danno ed eventuali accessori, l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica della sentenza - rilasciata dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con la quale il Giudice ha stabilito la tipologia di danno e ha quantificato il risarcimento da liquidare oltre ad eventuali accessori;
  • i dati anagrafici e fiscali del ricorrente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban).

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi, per le verifiche di legge, ai competenti Organi di Controllo che hanno 30 giorni per validare il relativo titolo di pagamento.

Contatti
Per informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche:

Ufficio VIII