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Diritto di accesso

26 marzo 2025

Accesso civico semplice

L'articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 stabilisce che chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati che devono essere pubblicati obbligatoriamente, qualora la pubblicazione sia stata omessa o parzialmente effettuata.
L'accesso civico semplice è un diritto di tutti i cittadini e non richiede alcun requisito specifico per essere esercitato.

Come si esercita
L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già state pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta deve essere inviata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF compilando l'apposito MODULO (DOCX)(ODT)(PDF), con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata all’indirizzo responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it;
  • posta ordinaria indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ministero economia e finanze, via XX Settembre 97, 00187 Roma.

Documentazione

Responsabile della trasparenza del Ministero
Contatti:

Accesso civico generalizzato

L'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal d. lgs. 97/2016, ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato", che consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto 5-bis del suddetto decreto legislativo.

Come si esercita
L'istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare i documenti, gli atti o le informazioni per cui si fa richiesta di accesso.
La richiesta può essere presentata all'ufficio che detiene i documenti o, in alternativa, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall'art 5-bis, recante “Esclusioni e limiti all'accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La richiesta può essere presentata compilando l'apposito MODULO (DOCX), (PDF), (ODT), con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata ovvero con posta ordinaria all'ufficio che detiene il dato;
  • posta elettronica certificata all’Ufficio relazioni con il Pubblico (URP) dci.dag@pec.mef.gov.it
  • posta elettronica ordinaria all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) urp@mef.gov.it.

Rimedi

Richiesta di riesame al RPCT
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può inviare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF, compilando l'apposito MODULO (ODT), (PDF), (DOCX) con una delle seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all’indirizzo: responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it;
  • posta ordinaria (con allegata una copia del documento di identità) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ministero economia e finanze, via XX Settembre 97, 00187 Roma.

Il responsabile decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Ricorso al TAR
Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.lgs.33/0213, avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Documentazione

  • Modulo Istanza accesso generalizzato (DOCX ), (PDF), (ODT)
  • Modulo istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (ODT), (PDF), (DOCX)

Accesso documentale

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 2012 sono state dettate specifiche disposizioni organizzative per garantire e agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai documenti conservati dagli Uffici del Ministero.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e ha ricevuto il parere favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Gli allegati al decreto prevedono un modello che gli interessati possono utilizzare per le richieste di accesso e i costi eventualmente da sostenere per ottenere copia dei documenti.

Segnalazione illeciti (whistleblowing)

L’istituto del whistleblowing tutela il pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che segnali al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC) o all’ANAC, ovvero denunci all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro”, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a ogni tipo di discriminazione in ragione della segnalazione o della denuncia.

Il d. lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, assicura la tutela dell’identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare, dell’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Il decreto garantisce, inoltre, un’ampia protezione contro le ritorsioni, definite come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che cagioni alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Prevede delle limitazioni di responsabilità a favore del segnalante, stabilendo la non punibilità di chi riveli informazioni sulle condotte illecite quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

Il decreto prevede diverse modalità di segnalazione: interna, ossia rivolta al RPCT dell’amministrazione di riferimento; esterna, ossia rivolta all’ANAC; divulgazione pubblica, ossia tramite la stampa o altri mezzi di diffusione.

I segnalanti sono tenuti a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni previste dal decreto, possono effettuare una segnalazione esterna all’ANAC o la divulgazione pubblica.

Canale interno

Prima di procedere con la segnalazione, si raccomanda di leggere con attenzione il documento “Atto organizzativo recante la disciplina per la procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)” e l’informativa sulla privacy.

Tramite il canale interno possono essere effettuate segnalazioni al RPCT del Ministero dell’economia e delle finanze aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea commesse nell’ambito del Ministero.

Modalità di inoltro delle segnalazioni tramite il canale interno

Le modalità da utilizzare alternativamente per effettuare le segnalazioni al RPCT sono le seguenti:

  1. Piattaforma informatica, da considerarsi modalità prioritaria, in quanto garantisce la migliore tutela della riservatezza del segnalante e delle informazioni comunicate;
  2. In forma scritta, tramite modulo scaricabile o in carta libera, purché siano presenti tutti gli elementi che rendano la segnalazione circostanziata, da indirizzare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza – Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma;
  3. In forma orale, tramite apposito sistema di messaggistica vocale attivo al numero 06.4760.8500
  4. In via residuale, la segnalazione può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it. Si precisa che l’ANAC, con la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 ha considerato la PEC uno strumento non adeguato a garantire la riservatezza.

Laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, il RPCT provvederà a trasmettere la segnalazione all’Autorità giudiziaria o penale. Qualora le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante il RPCT è tenuto a fornire tali dati.

Per gli ulteriori canali di segnalazione previsti dalla normativa vigente si rinvia all’Atto organizzativo recante la disciplina per la procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing).

Tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie

In caso di adozione di una misura discriminatoria o ritorsiva a proprio danno, il segnalante è tenuto a informare l’ANAC per l’avvio del procedimento di accertamento di competenza e l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile dell’adozione della misura (per ulteriori informazioni, si può consultare il seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p6).

Misure di sostegno

Il d. lgs. 24/2023 ha introdotto delle misure di sostegno fornite dagli Enti del Terzo settore che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. È istituto presso l’ANAC l’elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono dette misure di sostegno (https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9).

Accedi alla piattaforma per effettuare una segnalazione di Whistleblowing

Normativa

Modulistica

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