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Modalità di pagamento (Italia ed estero)

Ai fini del pagamento della pensione il titolare dell’assegno è tenuto a indicare come intende riscuotere le somme spettanti.

Il pensionato deve in ogni caso indicare la modalità di pagamento preferita utilizzando gli appositi moduli previsti, rispettivamente, per i titolari residenti in Italia e per quelli residenti all’estero.

I medesimi moduli vanno utilizzati anche per operare eventuali variazioni delle modalità di pagamento o del numero di IBAN/CIN del conto utilizzato.

I modelli disponibili nell’apposita sezione permettono di richiedere per richiedere o modificare le modalità di pagamento sono i seguenti:

Per i residenti in Italia:

Per i residenti all’estero:

Le istanze prodotte dai residenti in Italia dovranno essere inviate alle competenti Ragionerie territoriali in relazione al luogo di residenza del pensionato.

L’Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro sovraintende, invece, ai pagamenti di alcuni tipi di assegni (in materia di pensioni di guerra, tabellari e altri benefici che rientrano nelle materie di competenza della Direzione stessa), ai titolari residenti all’estero che ne richiedano il pagamento nel paese di residenza (DPR 482/01). Queste istanze dovranno essere inviate Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – Uff. VII – Via XX Settembre 97 – 00187 – ROMA, tramite le competenti Rappresentanze consolari o gli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza.

I pagamenti all’estero (effettuati bimestralmente con scadenza nei mesi pari ed esigibili a bimestre maturato), avvengono con modalità diverse a seconda del Paese in cui è stata stabilita la residenza e potranno essere effettuati a cura della Tesoreria della Banca d’Italia o di Istituti di credito corrispondenti ovvero con la collaborazione delle Rappresentanze consolari.

Le comunicazioni con pensionati residenti all’estero avvengono, preferibilmente, tramite le suddette Rappresentanze consolari che curano anche l’accertamento dell’esistenza in vita dell’interessato almeno due volte all’anno (a giugno e dicembre), sia direttamente che, quando ciò risulti particolarmente gravoso per il pensionato, avvalendosi dei soggetti autorizzati in ciascun paese al rilascio di tali attestazioni.
In mancanza della certificazione attestante l’esistenza in vita, la Direzione dei Servizi del Tesoro provvederà alla sospensione dei pagamenti, che potranno essere riattivati solo previo rilascio di tale documento.

I pensionati residenti all’estero possono, in alternativa, continuare a ricevere il pagamento dell’assegno in Italia, con cadenza mensile, fornendo un recapito sul territorio nazionale per eventuali comunicazioni ed indicando un conto corrente bancario o postale in Italia.

Anche in questo caso il pensionato dovrà far pervenire alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in base alla residenza indicata, direttamente o tramite le locali Rappresentanze consolari, la certificazione sull’esistenza in vita due volte l’anno (a giugno e dicembre).

È possibile richiedere il pagamento dei benefici tramite accredito su conto corrente bancario, nei Paesi ove tale modalità sia consentita, ovvero avvalersi di un procuratore delegato all’incasso, secondo le modalità indicate nell’apposita modulistica scaricabile qui.