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Pensioni Tabellari

  17 novembre 2021

La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare costituisce un trattamento particolare poichè si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione) e il suo ammontare non è correlato al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita della menomazione della capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio di leva. La pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973), quindi, ha natura non reddituale. Proprio questa caratteristica la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", che invece hanno carattere reddituale (di retribuzione differita), e la rende assimilabile alle pensioni di guerra, in ragione della comune funzione risarcitoria.

In SPT ai trattamenti pensionistici vengono attribuiti dei codici relativi agli assegni, che definiscono il tipo di assegno ed i relativi importi: assegno tabellare con o senza indennità integrativa speciale, assegno di assistenza e accompagnamento, assegno di cumulo, assegno di superinvalidità e integrativo, assegno per medaglie, assegno di integrazione al minimo INPS, assegni con importi non tabellari, assegno d’integrazione, assegni vari e assegno MOGI base, aggiunta di famiglia.
Quest’ultimo assegno, che spetta solo dietro presentazione di domanda, è un’integrazione per le famiglie dei titolari di alcune tipologie di pensioni tabellari, esclusi dal beneficio dell’assegno per il nucleo familiare, di cui all’art. 2 della Legge 153/88, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla Legge. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni privilegiata ordinaria “tabellare”, consulta per l'anno 2011 la tabella predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (PDF, 273 KB), riguardante i nuovi limiti di reddito.

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