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Internati campi di sterminio KZ - Benefici diretti

1. Elenco benefici

I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.

L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, e redatta sull'apposito modello, ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere presentata alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, con le modalità indicate più avanti.

2. Requisiti

I benefici spettano ai cittadini italiani deportati nei campi di sterminio nazisti KZ ovvero nei campi sottoposti alla vigilanza e all’amministrazione della “Gestapo” o delle “SS” e destinati a fini di sterminio, art. 10, comma 5, legge n. 656/1986 (PDF, 235 KB), per i motivi di fede, razza o ideologia di cui all’art. 1 del D.P.R. 2043/1963 (DOC, 61 KB).
Il richiedente deve aver raggiunto l’età pensionabile.

3. Documentazione relativa all’asserita deportazione

Il richiedente dovrà allegare all'istanza tutta la documentazione (ivi compreso il foglio matricolare), atta a comprovare l'asserita deportazione nei campi con le caratteristiche indicate al punto 2, specificando il luogo e la data della cattura, le ragioni della deportazione, la denominazione e il luogo del campo nazista, il numero di matricola attribuito e la data dell’immatricolazione stessa, nonché quella di liberazione e di rimpatrio.
Queste informazioni sono necessarie per consentire all’Amministrazione il riscontro di quanto dichiarato nonché l'acquisizione d'ufficio di documentazione probatoria non a disposizione dell'interessato.
In caso di infermità contratte durante la deportazione, il richiedente dovrà far pervenire la documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche (Commissioni Mediche Ospedaliere, Ospedali militari), o in alternativa certificati di parte, risalenti al periodo bellico e successivi che attestino la patologia (solo in caso di richiesta di contributi figurativi).
Per quanto riguarda la documentazione probatoria concernente la deportazione subita, si precisa che, ai sensi di legge (cfr. art. 4 della legge 18 novembre 1980, n. 791 (DOC, 34 KB), nel caso in cui non sia possibile reperire i relativi atti ufficiali, la Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ può ritenere validi eventuali atti notori o testimonianze dirette. Tali dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere eventuale ulteriore documentazione, sia al fine di poter eseguire tale attività di verifica, sia in esecuzione delle disposizioni impartite dalla menzionata Commissione, nell'ambito della propria autonomia discrezionale, volte all'accertamento della congruenza e veridicità di quanto dichiarato.
 

4. Altra documentazione da produrre

Alla domanda dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata, qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG).

  1. Certificazione anagrafica, e in particolare:
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del richiedente;
    • Cittadinanza italiana del richiedente, sia all'epoca della deportazione che alla data dell'istanza;
    • Fotocopia tesserino codice fiscale (o tesserino sanitario);
    • La prescritta certificazione anagrafica può essere prodotta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 (PDF, 263 KB). In questo caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  2. Qualora il richiedente venga assistito da un tutore, un curatore, un procuratore, un amministratore di sostegno o altro rappresentante o delegato formalmente nominato, il documento originale relativo alla procura (o altro documento equivalente, quale ad es. il decreto di nomina a tutore) ovvero, in alternativa, la copia conforme all'originale del documento stesso, dovrà essere tempestivamente inviato all'Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro, competente per la trattazione della pratica, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante e del rappresentato. È opportuno aggiungere, inoltre, che eventuali informazioni relative allo stato delle pratiche potranno essere fornite, per ovvii motivi di riservatezza, soltanto ai diretti interessati, ovvero ai loro legali rappresentanti la cui procura o altro documento di nomina, risulti acquisita in originale, o in copia conforme all'originale, agli atti di questa Amministrazione. In caso di revoca della rappresentanza comunque formulata, il richiedente dovrà informarne tempestivamente l'Amministrazione, trasmettendo l'originale, ovvero copia conforme all'originale, del documento di revoca;
  3. Nell'istanza dovranno essere indicati altresì:
    • la residenza del richiedente nonché, se diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni;
    • il recapito telefonico;
    • l'eventuale indirizzo di posta elettronica o la PEC del richiedente.

In caso di mancato riscontro, l’Amministrazione provvederà comunque alla definizione dell’istanza sulla base degli atti a disposizione.

5. Modalità di trasmissione dell'istanza

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante

I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:

  1. a mezzo raccomandata indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via Venti Settembre, 97 – 00187 Roma;
  2. allo sportello dell'URP del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro;
  3. a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei Servizi del Tesoro: protocollodcst.dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

I residenti all’estero potranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, c/o Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via Venti Settembre, 97 – 00187 Roma.