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Internati campi di sterminio KZ - Benefici indiretti

1. Elenco benefici

I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.

L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, e redatta sull'apposito modello, ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere presentata alla competente Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, che opera presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Via Venti Settembre, 97 - 00187 Roma, con le modalità indicate più avanti.

2. Requisiti assegno vitalizio

I benefici spettano:

  • al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari, che ha raggiunto il 67° anno di età, oppure che è inabile a proficuo lavoro;
  • all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, o che ha raggiunto il 67° anno di età, e che è in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge nei casi in cui l'apposita Commissione non abbia ancora accertato il requisito della deportazione subita dal dante causa nei campi di sterminio nazisti KZ ovvero nei campi sottoposti alla vigilanza e all’amministrazione della “Gestapo” o delle “SS” e destinati a fini di sterminio, art. 10, comma 5, legge n. 656/1986 (PDF, 235 KB), per i motivi di fede, razza od ideologia di cui all’art. 1 del DPR 2043/1963 (DOC, 50 KB) .

La misura del limite reddituale viene aggiornata ogni anno e pubblicata sulla sezione Normativa.

3. Documentazione relativa all'asserita deportazione

Il richiedente dovrà allegare all'istanza tutta la documentazione, ivi compreso il foglio matricolare del dante causa, atta a comprovare l'asserita deportazione del medesimo (genitore o coniuge) nei campi con le caratteristiche indicate al punto 2, specificando il luogo e la data della cattura, le ragioni della deportazione, la denominazione e il luogo del campo nazista, il numero di matricola attribuito e la data dell’immatricolazione stessa, nonché quella di liberazione e di rimpatrio. Queste informazioni sono necessarie per consentire all’Amministrazione il riscontro di quanto dichiarato nonché l'acquisizione d'ufficio di documentazione probatoria non a disposizione dell'interessato.
In caso di infermità contratte durante la deportazione, il richiedente dovrà far pervenire la documentazione sanitaria relativa al dante causa, rilasciata da strutture pubbliche (Commissioni Mediche Ospedaliere, Ospedali militari), o in alternativa certificati di parte, risalenti al periodo bellico e successivi che attestino la patologia (solo in caso di richiesta di contributi figurativi).
Per quanto riguarda la documentazione probatoria concernente le deportazione subita, si precisa che, ai sensi di legge (cfr. art. 4 della legge 18 novembre 1980, n.791 (DOC, 34 KB), nel caso in cui non sia possibile reperire i relativi atti ufficiali, la Commissione può ritenere validi eventuali atti notori o testimonianze dirette. Tali dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere eventuale ulteriore documentazione, sia al fine di poter eseguire tale attività di verifica, sia in esecuzione delle disposizioni impartite dalla menzionata Commissione, nell'ambito della propria autonomia discrezionale, vòlte all'accertamento della congruenza e veridicità di quanto dichiarato.
 

4. Ulteriore documentazione da produrre

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata, qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG).

  1. Certificazione anagrafica, e in particolare:
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del richiedente;
    • Certificato di residenza del richiedente;
    • Cittadinanza italiana del richiedente;
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del dante causa;
    • Cittadinanza italiana del dante causa, sia all'epoca della deportazione che alla data del decesso.
    • Certificato di morte del dante causa;
    • Indicazione di altri eventuali aventi diritto (coniuge superstite o altri orfani), se viventi; qualora essi siano deceduti allegare invece:
      • Certificato di morte dell'altro genitore (solo in caso di istanza prodotta da parte degli orfani);
      • Certificato di morte di eventuali altri orfani;
    • Fotocopia tesserino codice fiscale o tesserino sanitario.
       
      La prescritta certificazione anagrafica può essere prodotta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 (PDF, 263 KB). L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  2. Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445 (PDF, 263 KB), dalla quale risulti la situazione tributaria complessiva del richiedente (solo in caso di istanza prodotta dagli orfani), concernente i redditi derivanti da pensione, immobili, capitale, impresa o società, ecc., relativi all'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza, con l’indicazione dell’ammontare del reddito, al lordo degli oneri deducibili percepiti in Italia o all’estero, espressi in Euro; è opportuno precisare che una eventuale certificazione rilasciata dall’Ente pagatore per redditi di pensione o di lavoro dipendente, quale ad esempio la CU, non può essere considerata documentazione sufficiente ad attestare i redditi complessivamente posseduti, a meno che non venga accompagnata da altra documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che non si possiedono altri redditi oltre quelli risultanti da tale documentazione. L'eventuale godimento dell'assegno vitalizio di cui all'art 1 della legge 29 gennaio 1994, n.94 (DOC, 39 KB), è subordinato - tra l'altro – alla percezione di un reddito complessivo lordo non superiore al limite stabilito dall'art. 70 del DPR 915/1978 (PDF, 337 KB) e succ. mod. e int
  3. Il richiedente, pertanto, è obbligato a comunicare, anche successivamente al conferimento dell'assegno, l'eventuale mutamento delle proprie condizioni economiche dal quale potrebbe derivare la perdita del diritto alla percezione dell'assegno stesso entro i termini previsti dall'art. 80 del DPR 915/1978 (PDF, 337 KB); tale documentazione può anche essere richiesta espressamente dell'Amministrazione che si riserva in ogni caso la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  4. Documentazione sanitaria comprovante lo stato di inabilità a proficuo lavoro del richiedente, indispensabile per poter disporre nei confronti del medesimo la prescritta visita medico-collegiale (qualora non abbia raggiunto il 67° anno di età).
    Il coniuge superstite dovrà inoltre attestare nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
    • l’avvenuto matrimonio con il dante causa;
    • l’inesistenza di una sentenza di separazione legale o di divorzio passata in giudicato con il dante causa;
    • la conservazione dello stato vedovile
  5. Qualora il richiedente venga assistito da un tutore, un curatore, un procuratore, un amministratore di sostegno o altro rappresentante o delegato formalmente nominato, il documento originale relativo alla procura (o altro documento equivalente, quale ad es. il decreto di nomina a tutore) ovvero, in alternativa, la copia conforme all'originale del documento stesso, dovrà essere tempestivamente inviato all'Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro, competente per la trattazione della pratica, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante e del rappresentato. È opportuno aggiungere, inoltre, che eventuali informazioni relative allo stato delle pratiche potranno essere fornite, per ovvii motivi di riservatezza, soltanto ai diretti interessati, ovvero ai loro legali rappresentanti la cui procura o altro documento di nomina, risulti acquisita in originale, o in copia conforme all'originale, agli atti di questa Amministrazione. In caso di revoca della rappresentanza comunque formulata, il richiedente dovrà informarne tempestivamente l'Amministrazione, trasmettendo l'originale, ovvero copia conforme all'originale, del documento di revoca;
  6. Nell'istanza dovranno essere indicati altresì:
    • la residenza del richiedente nonché, se diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni;
    • il recapito telefonico;
    • l'eventuale indirizzo di posta elettronica o PEC del richiedente.

In caso di mancato riscontro, l’Amministrazione provvederà comunque alla definizione dell’istanza sulla base degli atti a disposizione.

5. Modalità di trasmissione dell'istanza

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante:

  1. a mezzo raccomandata indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via Venti Settembre, 97 – 00187 Roma;
  2. allo sportello dell'URP del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro;
  3. a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei Servizi del Tesoro: protocollodcst.dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

I residenti all’estero potranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, alla Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti KZ, c/o la Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX Settembre 97, 00187 Roma.