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Perseguitati politici e razziali - Benefici indiretti

17 novembre 2021

1.Elenco benefici

  • Assegno vitalizio di benemerenza previsto dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932
  • Accreditamento a carico dello Stato dei contributi figurativi sulla posizione assicurativa del dante causa esistente presso la competente Sede dell’ INPS come contemplato dall’art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 (beneficio non reversibile);
  • Qualifica di perseguitato politico-razziale ai sensi delle leggi: 8 luglio 1971, n. 541 (PDF, 76 KB); 16 gennaio 1978, n. 17 (PDF, 73 KB) e 15 aprile 1985, n. 140 (PDF, 196 KB) (beneficio non reversibile).
    L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante e redatta sull'apposito modello, (ovvero in carta libera purché di analogo contenuto) dovrà essere presentata alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti che opera presso la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma .

I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.

L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, e redatta sull'apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere presentata alla "Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti”, che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, con le modalità indicate più avanti.

2.Requisiti

A chi spettano i benefici:

  • al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari
  • all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge

nei casi in cui la Commissione dei perseguitati politici e razziali non abbia ancora accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa.

I requisiti sanitari e reddituali sono previsti soltanto per la concessione dell’assegno vitalizio di cui all’art. 3 della legge n. 932/80. La misura del limite reddituale viene aggiornata ogni anno e pubblicata nella sezione Normativa. All’istanza dovrà essere allegata contestualmente la documentazione sotto indicata.

3. Documentazione relativa all'atto persecutorio subìto

Il richiedente dovrà allegare all'istanza tutta la documentazione atta a provare l'asserita persecuzione subita dal dante causa (genitore o coniuge), dovrà inoltre indicare in maniera puntuale e dettagliata i riferimenti indispensabili per consentire all'Amministrazione il riscontro di quanto dichiarato.

Per quanto riguarda la documentazione probatoria concernente le persecuzioni subite dal dante causa, si precisa che, nel caso in cui non sia possibile reperire i relativi atti ufficiali, potranno essere prodotti eventuali atti notori o testimonianze dirette rese, ai sensi di legge (cfr. art. 6 della legge n. 261/1967 dinanzi a Notaio o Ufficio Atti Notori del Tribunale ovvero davanti a funzionario di Ambasciata o Consolato italiano nel caso che il richiedente sia residente all’estero. Si segnala, in proposito, che secondo quanto disposto dalla competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti, i fatti narrati vanno attestati dettagliatamente e in maniera circostanziata da almeno due testimoni che ne possano aver avuto conoscenza diretta; tali dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore. L'Amministrazione potrà inoltre richiedere eventuale ulteriore documentazione, sia al fine di poter eseguire tale attività di verifica, sia in esecuzione delle disposizioni impartite dalla menzionata Commissione nell'ambito della propria autonomia discrezionale, vòlte all'accertamento della congruenza e veridicità di quanto dichiarato.

4. Altra documentazione da produrre

Alla domanda dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata, qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG).

  • A - Certificazione anagrafica, e in particolare:
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del richiedente;
    • Certificato di residenza del richiedente;
    • Cittadinanza italiana del richiedente;
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del dante causa; in caso di persecuzione razziale, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'estratto integrale dell'atto di nascita del medesimo, da cui risulti anche l’annotazione discriminatoria dell'appartenenza alla “razza ebraica”, in alternativa il richiedente può produrre il certificato di iscrizione alla Comunità Ebraica del dante causa all'epoca della persecuzione;
    • Certificato storico di residenza del dante causa;
    • Cittadinanza italiana del dante causa, sia all'epoca della persecuzione che alla data del decesso.
    • Certificato di morte del dante causa;
    • Indicazione di altri eventuali aventi diritto (coniuge superstite o altri orfani), se viventi; qualora essi siano deceduti allegare invece:
      • Certificato di morte dell'altro genitore (solo in caso di istanze prodotte dagli orfani);
      • Certificato di morte di eventuali altri orfani
    • Fotocopia tesserino codice fiscale o tesserino sanitario.
      La prescritta certificazione anagrafica può essere prodotta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. In questo caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  • B. Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del n.4 D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la situazione tributaria complessiva del richiedente (solo in caso di istanza prodotta dagli orfani), concernente i redditi derivanti da pensione, immobili, capitale, impresa o società, ecc., relativi all'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza, con l’indicazione dell’ammontare del reddito, al lordo degli oneri deducibili percepiti in Italia o all’estero, espressi in Euro. E' opportuno precisare che una eventuale certificazione rilasciata dall’Ente pagatore per redditi di pensione o di lavoro dipendente, quale ad esempio la CU non può essere considerata documentazione sufficiente ad attestare i redditi complessivamente posseduti, a meno che non venga accompagnata da altra documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che non si possiedono altri redditi oltre quelli risultanti da tale documentazione. L'eventuale godimento dell'assegno vitalizio di cui all'art 3, della legge 22 dicembre 1980, n.932, è subordinato - tra l'altro – alla percezione di un reddito complessivo lordo non superiore al limite stabilito dall'art. 70 del DPR 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
  • Il richiedente, pertanto, è obbligato a comunicare, anche successivamente al conferimento dell'assegno, l'eventuale mutamento delle proprie condizioni economiche dal quale potrebbe derivare la perdita del diritto alla percezione dell'assegno stesso entro i termini previsti dall'art. 80 del DPR 915/1978; tale documentazione può anche essere richiesta espressamente dell'Amministrazione che si riserva in ogni caso la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  • C. Documentazione sanitaria comprovante lo stato di inabilità a proficuo lavoro del richiedente, indispensabile per poter disporre nei confronti del medesimo la prescritta visita medico-collegiale (solo in caso di istanza prodotta da orfani);
  • D. Il coniuge superstite dovrà inoltre attestare nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
    • l’avvenuto matrimonio con il dante causa;
    • l’inesistenza di una sentenza di separazione legale o di divorzio passata in giudicato con il dante causa;
    • la conservazione dello stato vedovile
  • E - Qualora il richiedente venga assistito da un tutore, un curatore, un procuratore, un amministratore di sostegno o altro rappresentante o delegato formalmente nominato, il documento originale relativo alla procura (o altro documento equivalente, quale ad es. il decreto di nomina a tutore) ovvero, in alternativa, la copia conforme all'originale del documento stesso, dovrà essere tempestivamente inviata all'Ufficio VII della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, competente per la trattazione della pratica, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante e del rappresentato. È opportuno aggiungere, inoltre, che eventuali informazioni relative allo stato delle pratiche potranno essere fornite, per ovvii motivi di riservatezza, soltanto ai diretti interessati, ovvero ai loro legali rappresentanti la cui procura o altro documento di nomina, risulti acquisita in originale, o in copia conforme all'originale, agli atti di questa Amministrazione. In caso di revoca della rappresentanza comunque formulata, il richiedente dovrà informarne tempestivamente l'Amministrazione, trasmettendo l'originale, ovvero copia conforme all'originale, del documento di revoca;
  • F - Nell'istanza dovranno essere indicati altresì:
    • la residenza del richiedente nonché, se diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni;
    • il recapito telefonico;
    • l'eventuale indirizzo di posta elettronica o PEC del richiedente.

Nel caso in cui l'interessato non provveda ad inviare la richiesta documentazione, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione - ovvero 90 giorni qualora risieda all’estero - l’inadempimento sarà inteso come rinuncia e comporterà, quindi, il non accoglimento dell’istanza così come deliberato dalla competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti.

5. Modalità di trasmissione dell'istanza

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante:

I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:

  • a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
  • allo sportello dell'URP del MEF, Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
  • a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi: protocollodcst.dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

I residenti all’estero potranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali c/o Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX settembre, 97 - 00187 Roma