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Programma obiettivo

Programma obiettivo

Il Comitato Nazionale di Pari Opportunità e Pari Opportunità nel lavoro

VISTO

Il decreto legislativo 23 maggio 2000 n.196, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/7/2000, concernente disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art.47 della legge 17 maggio 1999 n.144;

VISTO

l'art.7 comma 1, sostitutivo dell'art.2 comma 1 della legge 10 aprile 1991 n. 125, nel quale si prevede che a partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive;

VISTO

l'art.7 comma 2 del suddetto decreto legislativo, che modifica l'art.6 comma 1 lettera c) della legge n. 125/91, nel quale si stabilisce che il Comitato Nazionale di Parità formula entro il 31 maggio di ogni anno un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuove, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione;

VISTO

l'art.7 comma 6 nel quale si stabilisce che in fase di prima attuazione, il programa-obiettivo è formulato per l'anno 2000 entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

CONSIDERATO

che le suddette azioni possono essere proposte da datori di lavoro privati, cooperative, consorzi, amministrazioni pubbliche, organizzazioni sindacali e associazioni di varia natura - ordini professionali, enti bilaterali, - e sono indirizzate al loro personale/iscritti/associati;

CONSIDERATO

che le caratteristiche del programma-obiettivo riguardano:

  • un investimento qualitativo su un numero più limitato di progetti di azioni positive;
  • la ripresa di azioni positive all'interno delle aziende e delle organizzazioni rivolte alle donne entrate in questi ultimi anni nel mondo del lavoro;
  • la promozione di azioni positive nell'ambito di interventi di sviluppo locale e derivanti dalla programmazione negoziata

CONSIDERATO

che per quanto riguarda gli aspetti di qualità e la necessaria ottica di genere, si ritiene di dover incidere sui fattori che creano condizioni di disparità al fine di eliminarli. Per favorire l'ingresso, la permanenza e l'avanzamento professionale delle donne si ritiene di dover promuovere:

  • azioni di sistema che tengano conto del complesso contesto in cui le donne agiscono;
  • azioni intensive che continuino nel tempo;
  • azioni innovative rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire (ad esempio desegregazione non solo verso occupazioni maschili, ma anche nelle occupazioni femminili).

Tutto ciò considerato, il Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel lavoro

FORMULA

il programma-obiettivo "Promuovere la presenza delle donne dentro le organizzazioni e rendere le organizzazioni amiche delle donne".

A tal fine, le tipologie di azioni positive si articolano intorno a due assi:

Asse 1. Riduzione della segregazione occupazionale orizzontale e verticale.

Si tratta di azioni positive frutto di accordi tra sindacati/imprese all'interno delle organizzazioni e/o derivanti da accordi della programmazione negoziata che hanno l'obiettivo di:

  • portare nelle organizzazioni le donne verso lavori tipicamente maschili, gli uomini verso lavori tipicamente femminili;
  • promuovere le donne nei livelli e ruoli di responsabilità dove sono sottorappresentate.

Destinatarie/i delle azioni sono disoccupate/i, occupate/i, iscritte/i, associate/i.

I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative e i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, i centri di formazione accreditati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di varia natura.

Asse 2. Integrazione della dimensione delle pari opportunità nelle strategie di sviluppo organizzativo.

Si tratta di azioni positive tese a valorizzare e migliorare le condizioni di lavoro femminile nei processi di innovazione tecnologica e di gestione delle risorse umane con l'obiettivo di:

  • gestire gli effetti sull'organizzazione del lavoro di azioni di ridistribuzione delle responsabilità familiari tra i due sessi;
  • sperimentare forme innovative di orario di lavoro;
  • riformulare i sistemi di selezione, valutazione e riconoscimento al fine di valorizzare le competenze e i ruoli delle donne;
  • ridefinire le norme e le prassi organizzative per la nomina e la designazione di donne ai livelli di responsabilità e direzione;
  • sviluppare metodi e modelli mirati ad inserire il lavoro atipico ed il lavoro part-time nei percorsi di carriera.

Destinatarie/i delle azioni sono lavoratrici/ori, iscritte/i, associate/i, responsabili/dirigenti. I soggetti finanziabili sono i datori di lavoro privati, le cooperative ed i loro consorzi, i datori di lavoro pubblici, le organizzazioni sindacali e le associazioni di varia natura.

La valutazione dei progetti farà conseguentemente riferimento ai seguenti criteri:

  • trasversalità rispetto alle politiche organizzative;
  • capacità di produrre effetti di sistema;
  • qualità e logica progettuale;
  • efficacia delle azioni;
  • congruità economico-finanziaria.

Per la valutazione della fattibilità delle azioni proposte, i soggetti proponenti sono tenuti ad allegare alla domanda una documentazione atta a comprovare l'affidabilità del soggetto medesimo (statuto, visura camerale, curriculum attività o altro).

Modello di domanda

Onde evitare che le modifiche di cui al presente programma-obiettivo arrechino difficoltà nella presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti, si rinviano i medesimi alla modulistica vigente, con l'avvertimento di porre particolare attenzione alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000. In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti.

  • Punto 1 del modello di domanda "Dati relativi ai soggetti proponenti": ai soggetti già elencati vanno aggiunti quelli introdotti dal nuovo decreto.
  • Punto 3 del modello di domanda "Descrizione del progetto": oltre alle informazioni richieste, i soggetti proponenti dovranno indicare se il progetto si riferisce all'Asse 1 o all'Asse 2 del programma-obiettivo.

Il Sottosegretario di Stato

  • Presidente del Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità
  • Sen. Ornella Piloni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA-OBIETTIVO

Il Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel lavoro, tenuto conto delle analisi del contesto socio-economico secondo cui:

  • i dati sulle caratteristiche dell'occupazione femminile e la sua crescita in questi ultimi anni mostrano un aumento del part-time e dei lavori atipici con presenza delle donne in particolare nella prima fascia d'età, e degli uomini nella fascia d'età più avanzata;
  • i dati sulle retribuzioni divulgati dall'ISTAT e dall'INPS mostrano la persistenza dei differenziali salariali per sesso;
  • i dati sulla presenza delle nei ruoli di vertice e di responsabilità confermano che tale presenza è ancora scarsa, pur registrando una leggera dinamica positiva;
  • i dati sulla conciliazione tra lavoro e famiglia, emersi nel più recente rapporto ISTAT, mettono in luce le perduranti difficoltà, per esempio l'alto numero di donne che abbandonano il lavoro entro il primo anno di vita del bambino;
  • le indicazioni dell'indagine ISTAT e ISFOL che rilevano come tra i giovani che entrano nel mondo del lavoro le donne, sebbene sempre più scolarizzate, hanno tempi di attesa e sono discriminate nelle posizioni lavorative e nelle retribuzioni;

tenuto conto inoltre dell'esigenza di coordinamento con altri tipi di finanziamento quali:

  • il Fondo Sociale Europeo, che finanzia nell'obiettivo 3, oltre alla trasversalità del pilastro delle pari opportunità intese nel senso esclusivo di tutte le diversità, anche una destinazione specifica per azioni rivolte alle donne, occupate e disoccupate, nella misura del 10% del fondo dell'Asse E, e che la maggioranza delle misure è finalizzata ad accrescere l'occupabilità e l'adattabilità delle disoccupate e dei soggetti in età lavorativa per l'inserimento, il reinserimento, la formazione professionale, l'accompagnamento e l'orientamento, il bilancio delle competenze, il counselling per accedere al mercato del lavoro;
  • l'iniziativa Comunitaria Equal, per la quale il Ministero del Lavoro, per l'asse delle pari opportunità, ha indicato al punto b): "ridurre i divari e la segregazione professionali fondati sul sesso";
  • il PAN (Piano d'Azione Nazionale), che al paragrafo 1.3.4 "rafforzare le politiche di uguaglianza delle opportunità per le donne e gli uomini", al punto c) prevede "interventi sul fronte del miglioramento delle condizioni di lavoro e della conciliazione della vita extra-professionale";
  • la nuova applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 215, "Azioni positive per l'imprenditoria", che prevede la gestione a livello regionale, con ulteriori incentivi definiti nelle legge regionali;
  • la recente legge n. 53 dell'8 marzo 2000 sui congedi parentali, che prevede un fondo di 40 miliardi annui per accordi contrattuali di azioni positive relative all'introduzione di forme di flessibilità dei contratti (part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio) e degli orari finalizzati al sostegno alla conciliazione e alla ridistribuzione di ruoli e responsabilità familiari;
  • l'aspetto organizzativo della conciliazione/equilibrio con la vita familiare non ha una sua specificità in altri interventi;
  • la desegregazione occupazionale viene vista solo verso lavori maschili e non viceversa, solo dal lato dell'offerta di lavoro e non della domanda;
  • le nuove discriminazioni, legate alle modalità atipiche di lavoro, con effetti negati in termini di esclusione dalla progressione di carriera, non rientrano nella logica degli interventi elencati;

tenuto conto, infine, che nel corso degli anni il Comitato Nazionale di Parità e pari opportunità nel lavoro ha riscontrato una tendenza alla diminuzione dei progetti di imprese ed organizzazioni rivolti a modifiche organizzative a favore delle proprie dipendenti ed ha riscontrato un costante aumento di progetti esclusivamente destinati all'occupabilità delle donne sul mercato esterno del lavoro;

il Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel lavoro ritiene utile che la Legge n.125/91 promuova azioni positive all'interno dei contesti organizzativi e attraverso processi di cambiamento che valorizzino le risorse femminili, permettano la crescita professionale delle donne andando oltre il tetto di cristallo, contribuiscano ad affermare nuove modalità di lavoro che armonizzino i tempi di vita e i tempi di lavoro.

Valuta perciò che i finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 125/91 vadano in particolare finalizzati all'obiettivo di: perciò che i finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 125/91 vadano in particolare finalizzati all'obiettivo di:

  • mantenere le donne nel lavoro anche quando sono madri;
  • creare condizioni di sviluppo professionale delle lavoratrici;
  • garantire uguali opportunità nella fase di ripresa economica;
  • evitare nuove forme di discriminazione in relazione ai lavori atipici, che escludono dai percorsi di carriera e di crescita professionale.