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Convenzioni obbligatorie per le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato: il Decreto Ministeriale 17 febbraio 2009 trova applicazione anche per il 2010

Il Decreto Ministeriale del 17 febbraio 2009 (pdf - 20 Kb), che individua le tipologie di beni e servizi per le quali le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi mediante le Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488/1999, trova applicazione anche per il 2010 secondo quanto previsto dall’art. 1 dello stesso decreto.

L’art. 1 comma 449 della Finanziaria 2007 stabilisce che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con l’esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni universitarie, sono obbligate ad approvvigionarsi tramite il Sistema delle Convenzioni; tale obbligo riguarda le tipologie di beni e servizi individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la cui validità persiste sino all’ emanazione del successivo.

In ottica di contenimento della spesa si richiama, infine, l’attenzione sul comma 1 dell’art. 48 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall’art. 40 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che dispone che le Amministrazioni centrali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.