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Errore Giudiziario

La riparazione pecuniaria per errore giudiziario, regolamentata dagli artt. 643 e seguenti del codice di procedura penale, consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia. La riparazione non ha carattere risarcitorio ed è commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. L'avente diritto, a domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato. Chi ha diritto Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpo grave all'errore giudiziario e in caso di suo decesso: il coniuge; i discendenti e gli ascendenti; i fratelli e le sorelle; gli affini entro il primo grado; le persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta. Domanda La domanda deve essere presentata: presso la Cancelleria della Corte d'Appello che ha pronunciato la sentenza personalmente dall'interessato o a mezzo di procuratore speciale entro due anni dal passaggio in giudicatoLeggi tutto novità