Inizio contenuto

Perseguitati politici e razziali - Benefici di reversibilità

1. Beneficio reversibile

Assegno vitalizio di benemerenza previsto dall’art. 3 legge 22 dicembre 1980, n.932 che modifica la Legge 96 del 10/03/1955;
I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.
L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, e redatta sull'apposito modello, (ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto) dovrà essere presentata all'Uff. VII della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, con le modalità indicate più avanti.

2. Requisiti

L'assegno spetta:

  • al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari;
  • all’orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro, e in possesso di redditi inferiori ai limiti di legge,

nei casi in cui la competente Commissione abbia già accertato il requisito della persecuzione subita dal dante causa.

La misura del limite reddituale viene aggiornata ogni anno e pubblicata sulla sezione normativa.

3. Documentazione da produrre

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata, qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG).

  • A. Certificazione anagrafica, e in particolare:
    • Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del richiedente;
    • Certificato di residenza del richiedente;
    • Cittadinanza italiana del richiedente;
    • Certificato di morte del dante causa;
    • Cittadinanza italiana del dante causa al momento del decesso
    • Indicazione di altri eventuali aventi diritto (coniuge o altri orfani), se viventi; qualora essi siano deceduti allegare invece:
      • Certificato di morte dell'altro genitore (solo in caso di istanze prodotte dagli orfani);
      • Certificato di morte di eventuali altri orfani
    • Fotocopia tesserino codice fiscale (o tesserino sanitario)
      La prescritta certificazione anagrafica può essere prodotta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. In questo caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  • B. Una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti la situazione tributaria complessiva del richiedente (solo in caso di istanza prodotta dagli orfani), concernente i redditi derivanti da pensione, immobili, capitale, impresa o società, ecc., relativi all'anno precedente a quello nel quale viene prodotta l'istanza, con l’indicazione dell’ammontare del reddito, al lordo degli oneri deducibili percepiti in Italia o all’estero, espressi in Euro. È opportuno precisare che una eventuale certificazione rilasciata dall’Ente pagatore per redditi di pensione o di lavoro dipendente, quale ad esempio la CU, non può essere considerata documentazione sufficiente ad attestare i redditi complessivamente posseduti, a meno che non venga accompagnata da altra documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva attestante che non si possiedono altri redditi oltre quelli risultanti da tale documentazione. L'eventuale godimento dell'assegno vitalizio di cui all'art 3, della legge 22 dicembre 1980, n. 932 è subordinato - tra l'altro – alla percezione di un reddito complessivo lordo non superiore al limite stabilito dall'art. 70 del DPR 915/1978 e succ. mod. e int. Il richiedente, pertanto, è obbligato a comunicare, anche successivamente al conferimento dell'assegno, l'eventuale mutamento delle proprie condizioni economiche dal quale potrebbe derivare la perdita del diritto alla percezione dell'assegno stesso entro i termini previsti dall'art. 80 del DPR 915/1978; tale documentazione può anche essere richiesta espressamente dell'Amministrazione che si riserva in ogni caso la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
  • C. Documentazione sanitaria comprovante lo stato di inabilità a proficuo lavoro del richiedente, indispensabile per poter disporre nei confronti del medesimo la prescritta visita medico-collegiale (solo in caso di istanza prodotta dagli orfani)
  • D. Il coniuge superstite dovrà inoltre attestare nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
    • l’avvenuto matrimonio con il dante causa;
    • l’inesistenza di una sentenza di separazione legale o di divorzio passata in giudicato con il dante causa;
    • la conservazione dello stato vedovile
  • E. Qualora il richiedente venga assistito da un tutore, un curatore, un procuratore, un amministratore di sostegno, un delegato o altro rappresentante formalmente nominato, il documento originale relativo alla procura o, in alternativa, la copia conforme all'originale del documento stesso, dovrà essere tempestivamente inviato all'Ufficio VII della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, competente per la trattazione della pratica, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante e del rappresentato. E’ opportuno aggiungere, inoltre, che eventuali informazioni relative allo stato delle pratiche potranno essere fornite, per ovvii motivi di riservatezza, soltanto ai diretti interessati, ovvero ai loro legali rappresentanti la cui procura risulti acquisita in originale, o in copia conforme all'originale, agli atti di questa Amministrazione. In caso di revoca della rappresentanza comunque formulata, il richiedente dovrà informarne tempestivamente l'Amministrazione, trasmettendo l'originale, ovvero copia conforme all'originale, del documento di revoca;
  • F. Nell'istanza dovranno essere indicati altresì:
    • la residenza del richiedente nonché, se diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni;
    • il recapito telefonico;
    • l'eventuale indirizzo di posta elettronica o la PEC del richiedente.

In caso di mancato riscontro l'Amministrazione provvederà comunque a definire l'istanza con i dati a disposizione.

4. Modalità di trasmissione dell'istanza

La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante(1):

I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:

  • a mezzo raccomandata indirizzata alla Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
  • allo sportello dell'URP della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma
  • a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi: protocollodcst.dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

I residenti all’estero potranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali c/o Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX settembre, 97 - 00187 Roma