L’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sostituendo integralmente l’art. 2 della legge n. 241 del 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni, a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso. Continuano pertanto ad essere regolati dalla stessa fonte normativa i termini conclusivi di procedimenti determinati da leggi, decreti-legge, decreti legislativi e regolamenti comunitari.
Per l’adozione dei regolamenti di definizione dei termini e dei responsabili viene disciplinata una nuova procedura. Si prevede, infatti, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione, siano individuati i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro cui devono essere conclusi i procedimenti di rispettiva competenza. In entrambi i casi, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni (in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni).
La legge 18 giugno 2009, n. 69 consente inoltre di prevedere termini superiori ai novanta giorni, senza comunque oltrepassare i centottanta giorni, esclusivamente nei casi in cui ciò sia "indispensabile" tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento. L'adozione dei relativi regolamenti avviene su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.


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