Con la legge del 27 dicembre 2002, n. 288 (PDF, 66 KB), è stato istituito un assegno mensile di durata annuale in sostituzione dell’accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie.
L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore può essere richiesto:
- dagli invalidi di prima categoria, pensionati per causa di guerra e per servizio, affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A n.1, A n.2, A n.3, A n.4 comma 2, A bis, B n.1, C, D, E n.1 della tabella E (assegni di superinvalidità) annessa al D.P.R. n. 915/78 e successive modificazioni;
- dai grandi invalidi di guerra insigniti di medaglia d'oro al valor militare.
- dai pensionati affetti da infermità di cui alle lettere B n.1, C, D ed E n.1 tenendo conto che il predetto assegno è corrisposto in misura ridotta del 50%.
Le istruzioni, i requisiti ed il modulo per la richiesta dell’assegno vengono stabiliti ogni anno con un apposito Decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda per ottenere l’assegno sostitutivo (PDF, 208 KB) deve essere inviata, entro il termine previsto nel decreto relativo all’anno in corso, all’Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro in via XX settembre 97 – 00187 – Roma. Non è necessario ripetere l’istanza anche negli anni successivi a quello in cui è stato riconosciuto il diritto alla percezione dell’assegno di durata annuale.
L’Ufficio VII provvede all’emissione delle autorizzazioni di pagamento secondo l’ordine di priorità previsto dalla normativa e nei limiti consentiti dai fondi stanziati per ciascun anno.
La liquidazione dell’assegno è effettuata attraverso le amministrazioni e gli enti a cui è affidato il pagamento del trattamento pensionistico principale:
- le Ragionerie territoriali dello Stato per le pensioni di guerra e tabellari;
- l’INPS per le pensioni privilegiate.
Nel caso di prima richiesta del beneficio, l’assegno viene liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza.
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