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Procedimenti amministrativi e diritto di accesso

08 luglio 2022

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

In questa sezione sono pubblicati i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.
I procedimenti sono distinti in relazione ai termini di conclusione (fino a 90 giorni e da 91 a 180 giorni) e una specifica pagina è dedicata ai procedimenti ad istanza di parte.
Sono descritte inoltre le modalità con le quali possono essere attivati i poteri sostitutivi nelle ipotesi di inerzia degli Uffici responsabili ed esercitati i diritti di accesso e di accesso civico.

Procedimenti amministrativi con termini di conclusione sino a 90 giorni

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 n. 147 (PDF, 736.48 KB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011, individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi non superiori a novanta giorni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza (Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e Cassa Ufficiali). Nella redazione del DPCM i procedimenti, distinti per amministrazione, sono stati riassunti in tabelle, allegate allo stesso decreto.

Si pubblicano, di seguito, gli elenchi relativi al Ministero dell'economia e delle finanze che tengono conto delle successive modifiche organizzative e i procedimenti sottoposti al termine ordinario o disciplinati da leggi speciali non inclusi nella tabella allegata al d.P.C.M. 147/2011:

Procedimenti amministrativi con termini di conclusione da 91 a 180

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 n. 109 (PDF, 707.14 KB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2011, individua i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia del territorio, dell’Agenzia delle dogane, del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.Nella redazione del DPCM i procedimenti, distinti per amministrazione, sono stati riassunti in tabelle, allegate allo stesso decreto.

Si pubblicano, di seguito, gli elenchi relativi al Ministero dell'economia e delle finanze che tengono conto delle successive modifiche organizzative e i procedimenti disciplinati da leggi speciali con termini superiori a 90 giorni non inclusi nella tabella allegata al d.P.C.M. 109/2011:

Documentazione

Procedimenti ad istanza di parte

Si pubblicano di seguito, come previsto dall'art.35, comma d, del D.Lgs. n.33 del14/3/2013, i procedimenti amministrativi ad istanza di parte con il rinvio alle sezioni dei siti dipartimentali per maggiori informazioni, contatti ed eventuale modulistica ove necessaria.

 

Poteri sostitutivi

Con il Decreto Ministeriale del 13 giugno 2012 (PDF - 1,26 MB) è stata data attuazione all’art.2, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies della L. 241/1990 (PDF, 182.31 KB), introdotti dell’art. 1 del decreto legge 9/2/2012 n. 5, che prevede che il Ministro individui il soggetto cui viene attribuito il potere di emanare il provvedimento amministrativo nell’ipotesi di inerzia da parte delle strutture competenti.

In particolare, come previsto dall’art. 2, comma 9 ter, l’interessato, decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, può rivolgersi al titolare del potere sostituivo che, entro metà del termine originariamente previsto, emana il provvedimento amministrativo.

Il decreto prevede che il potere sostitutivo sia esercitato dal Dirigente generale preposto alla struttura di cui fa parte l’Ufficio inadempiente cui l’interessato può rivolgersi anche tramite posta elettronica certificata.

Per le Ragionerie territoriali dello Stato il potere sostitutivo in caso di inerzia è esercitato dal Direttore della Direzione dei sistemi informativi e dell’innovazione per le materie di cui all’art. 4 del DM 23/12/2010 (PDF, 557.42 KB) dal Direttore della Direzione dei servizi del Tesoro nelle le materie di cui all’art. 5 del DM 23/12/2010 (PDF, 557.42 KB), e dal Direttore dell’Ispettorato Generale di Finanza per tutte le restanti attribuzioni.

Nei procedimenti amministrativi di competenza delle Segreterie delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali il potere sostitutivo, in caso di inerzia, è esercitato dal Direttore della Direzione centrale della giustizia tributaria.
 

Documentazione

 

Accesso documentale

Con decreto ministeriale del 5 gennaio 2012 sono state dettate specifiche disposizioni organizzative per garantire ed agevolare l’esercizio del diritto di accesso ai documenti conservati dagli Uffici del Ministero.
Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 ed ha ricevuto il parere favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
Gli allegati al decreto prevedono un modello che gli interessati possono utilizzare per le richieste di accesso ed i costi eventualmente da sostenere per ottenere copia dei documenti.

Accesso civico semplice

L'articolo 5 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede che chiunque può richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui la pubblicazione sia stata omessa o sia stata effettuata solo parzialmente.
Il c.d. "accesso civico semplice" è esercitabile da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

Come si esercita
L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni ed i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'Amministrazione provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF, può essere presentata compilando l'apposito MODULO (DOCX, 23 KB), (ODT, 17 KB), (PDF, 57.55 KB), e può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it;
  • invio tramite posta ordinaria indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ministero economia e finanze, via XX Settembre 97, 00187 Roma;

Documentazione

Responsabile della trasparenza del Ministero

Contatti:

Accesso civico generalizzato

L'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal d. lgs. 97/2016, ha introdotto il c.d. "accesso civico generalizzato" (FOIA), che consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto 5-bis del suddetto decreto legislativo.

Come si esercita
L'istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare i documenti, gli atti o le informazioni per cui si fa richiesta di accesso.
La richiesta può essere presentata all'ufficio che detiene i documenti o, in alternativa, all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento espresso e motivato, comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e limiti previsti dall'articolo 5, commi 5 e 6 del D. Lgs 33/2013.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi di esclusione e ai limiti stabiliti dall'art 5-bis, recante “Esclusioni e limiti all'accesso civico” d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La richiesta può essere presentata compilando l'apposito MODULO (DOCX, 22.4 KB), (PDF, 67.7 KB), (ODT, 15 KB)), con una delle seguenti modalità:
- invio telematico ovvero con posta ordinaria all'ufficio che detiene il dato;
- invio telematico ovvero con posta ordinaria all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) - dci.dag@pec.mef.gov.it - urp@mef.gov.it.

Rimedi

Richiesta di riesame al RPCT
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del MEF, compilando l'apposito MODULO (ODT, 17.4 KB), (PDF, 135 KB), (DOCX, 23.5 KB) con una delle seguenti modalità:

  • invio tramite posta elettronica certificata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al seguente indirizzo: responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it;
  • invio tramite posta ordinaria (con allegata una copia del documento di identità) indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ministero economia e finanze, via XX Settembre 97, 00187 Roma.

Il responsabile decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

 

Ricorso al TAR
Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.lgs.33/0213, avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Documentazione

 

Segnalazione illeciti (whistleblowing)

La legge 190/2012 (PDF, 817 KB) ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione che prevede, tra l’altro, la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).
La norma tutela il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad ogni tipo di discriminazione in ragione della denuncia.
La legge ed il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevedono l’obbligo, per l’Amministrazione, di predisporre adeguati sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante, che deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e che non può essere soggetta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
In attuazione della legge e del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze ha stabilito che la procedura di raccolta e gestione della segnalazioni debba garantire:

  • la tutela dei dati del denunciante;
  • il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
  • la sottrazione della denuncia al diritto di accesso.

Lo stesso Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Ministero dell'economia e delle finanze prevede che sia definita una procedura di raccolta delle segnalazioni provenienti dai dipendenti che assicuri riservatezza e tutela.

A tal fine, così come previsto dalla legge n. 179/2017, è stata predisposta un'apposita procedura informatica per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente – delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.

La piattaforma consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.

Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Tutte le segnalazioni saranno esaminate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione o dagli istruttori appositamente designati per la trattazione; al riguardo, sono utilizzati strumenti di crittografia per i contenuti delle stesse e per l’eventuale documentazione allegata, in modo da assicurare la riservatezza delle informazioni.

Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).

Accedi alla piattaforma per effettuare una segnalazione di Whistleblowing.

Normativa

Modulistica