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Tabellari privilegiate - Reversibilita

04 marzo 2010

Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

  • quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio militare. Sono dette anche pensioni tabellari privilegiate indirette;
  • quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare privilegiata diretta.

In caso di decesso di titolare di pensione o di assegno rinnovabile tabellare privilegiato a causa delle stesse infermità o lesioni già riconosciute, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra, salvo che non optino per il trattamento ordinario con le aliquote previste dall’art. 88 del D.P.R. 1092/73 (vedi tabella “Aliquote Reversibilità”).
In questo caso la reversibilità non può essere inferiore al 50% della pensione privilegiata diretta di 1^ categoria. Sulle pensioni di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 92 del  D.P.R. 1092/73 spettano gli assegni accessori previsti per le pensioni ordinarie.