Inizio contenuto

Spese per liti e arbitraggi - Invalidità civile

22 giugno 2011

Spese per liti nei contenziosi per invalidità civile

In esecuzione dei provvedimenti emessi dall‘Autorità Giurisdizionale in materia di invalidità civile si provvede:

  • al pagamento di somme dovute a titolo di spese di giudizio.
  • ia pagamento di somme dovute per consulenze tecniche d'ufficio rese in corso di causa.

Dal 1° Marzo 2010 la liquidazione delle spese di giudizio e/o delle spese di consulenza tecnica d’ufficio in materia di invalidità civile viene effettuata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro, per tutti i ricorsi depositati fino alla data del 31 marzo 2007 mentre per i ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 la competenza alla liquidazione delle spese in questione è stata trasferita all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

L’autorizzazione al pagamento è rilasciata dall'Ufficio IX della Direzione dei servizi del tesoro, via Casilina, 3 00182 Roma.

Per autorizzare il pagamento delle spese di giudizio l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica della sentenza - rilasciata dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con la quale il Giudice ha stabilito le spese di giudizio da liquidare;
  • se il Giudice distrae le spese di giudizio in favore del legale, è necessario che il legale trasmetta all’Ufficio IX i propri dati anagrafici e fiscali indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban). Nel caso in cui il legale abbia aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati, è necessario darne comunicazione all'Ufficio;
  • se il Giudice non distrae le spese di giudizio in favore del legale, è necessario trasmettere i dati anagrafici e fiscali del ricorrente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban).

Per autorizzare il pagamento delle spese di consulenza tecnica d’ufficio l'Ufficio deve acquisire:

  • copia autentica del decreto di liquidazione - rilasciato dalla competente Avvocatura dello Stato e/o dalle Cancellerie dei Tribunali/ Corti d’Appello – con il quale il Giudice ha stabilito le spese di consulenza da liquidare;
  • i dati anagrafici e fiscali del consulente indicando le modalità di pagamento (per gli accrediti in conto corrente bancario o postale è necessario comunicare il codice Iban). Nel caso in cui il consulente abbia aderito ad uno dei regimi fiscali agevolati, è necessario darne comunicazione all’Ufficio;
  • se il consulente effettua prestazioni in “intramoenia”, le spese di consulenza dovranno essere liquidate in favore dell’Azienda Sanitaria per la quale il consulente presta la propria attività lavorativa; è necessario dunque trasmettere i dati fiscali dell’Azienda di appartenenza.

L'autorizzazione ed il relativo mandato di pagamento sono trasmessi ai competenti Organi di controllo per le verifiche di legge.

Contatti
Informazioni  e chiarimenti sullo stato delle pratiche saranno forniti esclusivamente previa richiesta dell'interessato da inviare all'indirizzo di posta dcst.dag@pec.mef.gov.it.