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Tabellari privilegiate

Le pensioni "tabellari privilegiate" sono quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed assimilati, nel caso in cui il militare abbia contratto infermità o lesioni (accertate dal Collegio Medico Legale), dipendenti da fatti di servizio (art. 67 D.P.R. 29-12-1973 n. 1092).
Vengono liquidate in base ad apposite tabelle senza far riferimento alla paga percepita, poiché durante il servizio prestato non viene effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.
Inoltre la Legge 437/91 (abrogata dal D.lgs. 66/2010) stabilisce che la pensione tabellare privilegiata spetta anche ai cittadini italiani "a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni". Anche in questi casi si applica la normativa e gli importi del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni.

Si dividono in:

  • pensioni dirette: quelle spettanti al militare, in base a provvedimento emesso dall'Amministrazione di appartenenza del militare
  • pensioni di reversibilità:
    • quelle spettanti ai familiari in caso di morte in servizio del militare, in base a provvedimento emesso dall'Amministrazione di appartenenza del militare (indirette)
    • quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione diretta, in base a provvedimento emesso dalle Ragionerie territoriali dello Stato.

Al pagamento delle pensioni dirette e di reversibilità provvedono le Ragioneria territoriale dello Stato.

Recapiti e orari del Servizio informazioni della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST):

  •   Indirizzo: Via Venti Settembre, 97 – 00187 Roma
  •   Tel. 06 47615580-5587 (attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30)
  •   E-mail: informazionidst.dag@mef.gov.it
  •   PEC della DST: dcst.dag@pec.mef.gov.it

Pensioni tabellari privilegiate dirette

A chi spetta:

  • al militare graduato o di truppa, o assimilato nel caso in cui abbia contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio
  • ai cittadini italiani "a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni" Legge 437/91 (abrogata dal D.lgs. 66/2010)

Come si ottiene

L'iter procedurale attraverso il quale si ottiene la pensione privilegiata tabellare può essere diviso sostanzialmente in due parti:

  • La concessione:
    viene effettuata, da parte dell'Amministrazione centrale di appartenenza del militare (o assimilato), attraverso un provvedimento amministrativo. L'interessato presenta domanda allegando la documentazione sanitaria, l'Amministrazione acquisisce il parere medico-legale sull'esistenza dell'infermità, sul grado di gravità della stessa e sulla dipendenza da causa di servizio. Tale parere è obbligatorio e vincolante ed è formulato da un Organo Militare. Un parere viene chiesto anche al Comitato di verifica per le cause di servizio. Dopo di che viene emesso il provvedimento che, sulla base di detti pareri, può essere accoglitivo o di rigetto. In caso di accoglimento, l'Amministrazione Centrale emette il provvedimento, invia lo stesso all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto preventivo e lo trasmette per il successivo pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato della provincia di residenza.
  • Il pagamento:
    l'interessato presenta alla Ragioneria territoriale dello Stato un'autocertificazione con la quale attesta:
    • se presta opera retribuita in proprio o alle dipendenze
    • se è titolare di altre pensioni e, in caso affermativo, da chi vengono corrisposte
    • il codice fiscale
    • se intende riscuotere la pensione presso l'ufficio postale o mediante accreditamento in c/c bancario o c/c postale.

Con l'autocertificazione l'interessato si impegna a comunicare qualsiasi variazione o la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione del beneficio.

Assegni accessori

Sulle pensioni tabellari privilegiate vengono corrisposti come assegni accessori:

Tredicesima

È attribuita d'ufficio ed è pari all'importo di una mensilità spettante al 1° dicembre di ogni anno. In concreto la tredicesima è data dalla somma della voce pensione e della voce Indennità integrativa speciale (I.I.S.).

Per le pensioni che decorrono successivamente al 1° gennaio o che cessano durante l'anno, la XIII mensilità non viene pagata in misura intera ma nella misura di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni.

Se il titolare lavora alle dipendenze dello Stato, di Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici non ha diritto alla XIII mensilità. In questo caso, se l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione è superiore a quello della tredicesima mensilità relativa allo stipendio, allora spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi.

Con sentenza n. 232 del 18-27 Maggio 1992, pubblicata sulla G.U. del 3/6/1992, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità del 1° comma dell'art. 97 del D.P.R. 29-12-1973 n. 1092 "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità".

Per orientamento dell'Amministrazione, poiché il legislatore non ha stabilito tale misura, il divieto permane.

Indennità integrativa speciale (I.I.S.)

È attribuita d'ufficio

Pensionato che presta opera retribuita

Ai sensi del 5° comma dell'art. 99 del D.P.R. 29-12-1973 n. 1092, l'Indennità Integrativa Speciale è sospesa se il titolare di pensione tabellare privilegiata presta opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici. Ai sensi dell'art. 17 della legge 21/12/1978, n. 843, come integrato dall'art. 15 del decreto legge 30/12/1979, n. 663, convertito nella legge 29/2/1980, n. 33, l'Indennità Integrativa Speciale è sospesa se il titolare di pensione tabellare privilegiata presta opera retribuita alle dipendenze di un datore di lavoro sia pubblico che privato, salvo garantire l'importo corrispondente al minimo INPS. (Circ. n. 39 del 24/6/1985 della Ragioneria Generale dello Stato).

Pensionato che percepisce più pensioni

Ai sensi del 2° comma dell'art. 99 del D.P.R. 1092/73, al titolare di più pensioni l'Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.) spetta una sola volta, indipendentemente dal fatto che si tratti di pensioni dirette o di riversibilità. Al momento del collocamento a riposo, con diritto a quiescenza, del titolare di pensione tabellare che prestava opera retribuita alle dipendenze, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • opera retribuita alle dipendenze di privati:
    poiché sulla pensione che verrà liquidata, per effetto della normativa specifica, non si ha diritto alla I.I.S., tale indennità va ripristinata sulla pensione tabellare.
  • opera retribuita alle dipendenze pubbliche:
    Cessazioni dal servizio fino al 31/12/1994 (decorrenza pensione fino al 1/1/1995) o successiva, con diritto a percepire la I.I.S. come distinto assegno sulla pensione per servizio
  • la I.I.S. va ripristinata sulla pensione tabellare perché più favorevole in quanto va corrisposta nella misura intera ed esente da IRPEF. Di conseguenza tale indennità non compete sulla pensione per servizio. Con circolare n. 629 del 23/6/95, emanata in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 172/91, sono state diramate istruzioni per il mantenimento della integrazione al minimo INPS da parte dei pensionati pubblici, in concorso con altra pensione provvista di I.I.S., limitatamente ai casi in cui la seconda attività lavorativa sia cessata posteriormente al 25/4/1991, data di pubblicazione della sentenza. Per alcuni titolari per i quali si verifica tale situazione, la I.I.S. netta da IRPEF spettante sulla pensione per servizio, sommata alla I.I.S. in misura differenziale percepita finché si era alle dipendenze, potrebbe essere più favorevole e l'interessato potrebbe aver prodotto richiesta in tal senso, accolta dalla RTS.
    Cessazioni dal servizio dal 1/1/1995 (decorrenza pensione dal 2/1/1995) = la I.I.S. va sempre ripristinata sulla pensione tabellare perché con l'entrata in vigore dell'art. 15, comma 3 della legge 23/12/1994, n. 724, la I.I.S. sulla retribuzione è stata inglobata nella base pensionabile ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti pubblici. Ne consegue che, poiché sulle pensioni liquidate a tali dipendenti a decorrere dal 2/1/1975 la I.I.S. non costituisce più un distinto assegno accessorio, non si verifica più il cumulo di due I.I.S.

Aggiunta di famiglia

Compete, dietro presentazione di specifica domanda (si applica la prescrizione quinquennale), per i familiari a carico a condizione che:

  • il pensionato non presti opera retribuita alle dipendenze pubbliche o private;
  • il pensionato non percepisca altro trattamento di famiglia, comunque denominato, su altre pensioni, indennità o assegni;
  • non siano percepite da altre persone trattamenti di famiglia, comunque denominati, per gli stessi familiari.

inoltre

  • la concessione è subordinata anche al reddito complessivo goduto nell'anno precedente dal nucleo familiare, costituito dal pensionato e dai familiari per i quali viene richiesta l'aggiunta di famiglia. I limiti di reddito vengono stabiliti annualmente in base ad apposite tabelle e danno diritto alle quote di aggiunta di famiglia per il periodo che va dal 1 luglio dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno successivo. Esempio: Reddito complessivo del nucleo familiare anno 2004, decorrenza economica ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia 1º luglio 2005 – 30 giugno 2006.

Qualsiasi variazione nelle quattro condizioni su indicate deve essere tempestivamente segnalata alla Ragioneria territoriale dello Stato.

L'aggiunta di famiglia viene calcolata in "quote" di importo diverso:

  • per il coniuge e i figli la quota è pari a €10,21;
  • per i genitori è pari a € 2,52.

I familiari a carico che ne hanno diritto sono:

  • il coniuge, non separato legalmente con sentenza passata in giudicato, che non abbia reddito di lavoro in proprio o subordinato;
  • i figli:
    • a. minori di 18 anni, a condizione che:
      • non siano provvisti di reddito di lavoro (fatta eccezione per gli apprendisti vedi art. 9 della legge 10/8/1964, n. 656);
      • siano celibi e nubili;
      • non prestino servizio militare;
      • non siano gratuitamente ricoverati presso Istituti di educazione o di istruzione.
    • b. maggiori degli anni 18, ferme restando le condizioni già dette, se:
      • studenti di scuola media superiore, fino a 21 anni; - studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di studi ma non oltre il 26º anno di età. Il beneficio decorre dal 23/2/1963 (Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 45 del 3/4/63); - inabili a ogni proficuo lavoro, su certificazione dell'Azienda USL competente.
  • i genitori, compresi gli adottivi:
    • che siano conviventi ed a carico;
    • che abbiano superato il 65º anno di età, ovvero risultino assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie delle tabelle annesse alla normativa delle pensioni di guerra; - che siano sprovvisti di risorse economiche per provvedere al proprio sostentamento o ne siano provvisti inadeguatamente. Le pensioni minime dell'INPS e quelle di guerra non vanno considerate tra le risorse economiche.

Assegni accessori pensioni tabellari privilegiate di 1^ categoria

Ai titolari di trattamento privilegiato di 1^ ctg., in relazione al tipo di infermità o lesione spettano gli stessi assegni accessori ed alle stesse condizioni come per i titolari di pensione di guerra di 1^ ctg. Alcuni di questi assegni sono concessi d’ufficio altri a domanda. La competenza per qualcuno è dell’Amministrazione centrale, per altri della Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio.
Gli assegni sono:

  • l’assegno di superinvalidità
  • l’indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni
  • l’indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva
  • l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore
  • l’assegno per cumulo di infermità
  • l’indennità speciale annua
  • l’indennità per gli invalidi paraplegici

Assegno di superinvalidità
Spetta a favore di coloro che sono stati riconosciuti affetti da una delle invalidità comprese nella tabella E annessa alla legge 19/2/42, n. 137, e successive modificazioni. E’ liquidato d’ufficio con provvedimento formale dall’Amministrazione centrale. Non è riversibile.

Indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni
L’indennità è liquidata d’ufficio con provvedimento formale dall’Amministrazione centrale. Non è riversibile. Gli invalidi ascritti alla lettera A possono richiedere l’assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In sua sostituzione è prevista la concessione, a domanda, di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento. L’attribuzione è disposta con provvedimento formale dall’Amministrazione centrale.

L’art. 3 della legge 26/1/1980, n. 9 ha previsto la possibilità per gli invalidi di cui alle lettere A, A bis n. 1, 2 (secondo comma) e 3, di chiedere altri due accompagnatori militari o di beneficiare, a domanda, in luogo di questi, della liquidazione per ciascuno di essi di un assegno a titolo di integrazione. Il diritto ad un secondo accompagnatore è pure riconosciuto agli invalidi ascritti alla lettera B, n. 3, che possono ugualmente richiedere, in suo luogo, la concessione dell’integrazione. L’art. 3 della legge 2/5/1984, n. 111, in relazione alla nuova classificazione delle infermità di cui alla tabella E allegata al D.P.R. 30/12/1983, n. 834, estende la facoltà di richiedere un accompagnatore militare anche agli invalidi affetti dalle infermità contemplate nelle lettere A, n. 1, 2, 3 e 4 (secondo comma), A bis, B n. 1, C, D ed E n. 1. Un secondo accompagnatore militare è previsto per gli invalidi iscritti alla lettera A bis n. 2, di cui alla tabella E, che possono chiedere, in sostituzione dell’accompagnatore, la concessione dell’integrazione.

Indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva
L’art. 3, comma 2, della legge 29/1/1987, n. 13, attribuisce una indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita dei due arti inferiori o superiori ed agli invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci. L’indennità aggiuntiva é liquidata d’ufficio con provvedimento formale dall’Amministrazione centrale, non è riversibile ed è soggetta all’adeguamento per perequazione automatica.

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore
L’art. 1 della L. 27/12/2002, n. 288, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione dell’accompagnatore ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al D.P.R. n. 915/1978 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al D.P.R. n. 915/1978 verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità; per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. Alla liquidazione degli assegni provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Assegno per cumulo di infermità
Nei casi in cui con una invalidità ascrivibile alla 1^ ctg. coesistano altre infermità sempre dipendenti da causa di servizio, è concesso d’ufficio ed a cura dell’Amministrazione centrale un assegno nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 30/12/1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni. Quando poi con una invalidità ascrivibile alla 1^ ctg. coesistano due o più infermità, l’assegno di cumulo viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al D.P.R. 23/12/1978, n. 915. Nei casi di coesistenza di più infermità di 1^ ctg. l’assegno di cumulo è determinato secondo gli importi previsti dalla tabella F. L’assegno di cumulo non è riversibile e si aggiunge a quello di superinvalidità a condizione che le infermità siano diverse da quelle che hanno dato titolo alla superinvalidità (art. 4 della legge 2/5/1984, n. 111).

Indennità Speciale Annua
L’indennità speciale annua compete ai titolari di trattamento privilegiato nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della XIII mensilità (che è la somma tra la voce pensione e la voce Indennità Integrativa Speciale – I.I.S.). La concessione è effettuata a cura della Ragioneria territoriale dello Stato a domanda. Opera la prescrizione quinquennale.

Condizione per averne diritto:

  • che il pensionato non svolga attività lavorativa in proprio o alle dipendenze. La domanda, una volta presentata, è valida anche per gli anni successivi e fino a che la condizione permane.

Indennità per gli invalidi paraplegici
La L. 11/2/1980, n 19, dispone che ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura annua di lire 3.000.000 (€ 1.549,37), mensile di lire 250.000 (€ 129,11). Detta indennità è corrisposta nella misura annua di lire 1.200.000 (€ 619,75) mensile di lire 100.000 (€ 51,65), agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3. Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste dall'articolo 3, sesto comma, della L. 25/7/1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura l'assegnazione di un terzo accompagnatore. Dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell’art. 1 della L. 27/12/2002, n. 288, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione dell’accompagnatore, compete l’assegno sostitutivo.

Assegni accessori pensioni tabellari privilegiate dalla II alla VIII categoria

Assegno per cumulo di infermità dovuto ad invalidi ascritti ad una categoria inferiore alla I

Quando con una inabilità di II categoria coesistono altre infermità senza che, nel complesso, si raggiunga una inabilità di I categoria all’invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non superiore ai 5/10 né inferiore ai 2/10 della differenza tra il trattamento economico complessivo della I categoria e quello della II categoria di cui l’invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri stabiliti nella citata tabella F-1 (art. 9 della Legge 9/80). La tabella F-1 prevede anche i seguenti assegni di cumulo:

  • un assegno di cumulo di VI categoria, in caso di coesistenza di due invalidità egualmente ascrivibili alla II categoria
  • un assegno di cumulo di VII categoria, se ad una infermità ascrivibile alla II categoria, se ne aggiunge un’altra ascrivibile alla III categoria
  • un assegno di cumulo di VIII categoria se all’invalidità ascrivibile alla II categoria se ne aggiunge un’altra ascrivibile alla IV categoria

L’art. 10 della Legge 9/80 stabilisce che in tutti i casi in cui debba procedersi alla valutazione complessiva di più infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 834/81, la valutazione è effettuata aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l’invalidità più grave, quella risultante dal cumulo delle altre invalidità, a partire da quelle meno gravi, determinato in base ai criteri di cui alla tabella F-1.

Indennità Speciale Annua
L’indennità speciale annua compete nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della XIII mensilità (che è la somma tra la voce pensione e la voce Indennità Integrativa Speciale – I.I.S.) . La concessione è effettuata a cura della Ragioneria territoriale dello Stato a domanda. Opera la prescrizione quinquennale. La domanda, una volta presentata, è valida anche per gli anni successivi e fino a che la condizione permane.

Condizioni per averne diritto all'indennità speciale annua

  • che il titolare del trattamento privilegiato non svolga attività lavorativa in proprio o alle dipendenze
  • che non abbia conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF superiore ai limiti di legge (vedi tabelle di seguito)
Reddito imponibile Irpef. Anni 2009-2002 (Importi in Euro)
Anno Reddito imponibile Irpef (Importi in Euro)
2009 14047,35
2008 13632,91
2007 13203,79
2006 12817,97
2005 12439,80
2004 12066,93
2003 11779,51
2002 11522,55
 
Reddito imponibile Irpef. Anni 2001-1973 (Importi in Lire)
Anno Reddito imponibile Irpef (dal 1993 al 2008 in € -Importi in Lire)
2001 9680,16
2000 6773,87
1999 6592,58
1998 6408,43
1997 6194,32
1996 5983,11
1995 5837,19
1994 5628,37
1993 5456,49
1992 9.732.163
1991 8.982.982
1990 8.434.725
1989 7.995.000
1988 7.500.000
1987 7.500.000
1986 7.500.000
1985 7.500.000
1984 5.200.000
1983 5.200.000
1982 5.200.000
1981 3.520.000
1980 3.520.000
1979 2.400.000
1978 1.800.000
1977 1.800.000
1976 1.800.000
1975 1.740.000
1974 1.680.000
1973 960.000
 

Assegno di cura
Agli invalidi affetti da infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare è dovuto un assegno di cura, non riversibile, in misura differente in base alla categoria dell’infermità.

Assegno di cura. Importi annui
Categoria Importi annui in lire Importi annui in euro
Dalla 2^ alla 5^ 96.000 49,57
Dalla 6^ alla 8^ 48.000 24,78
 
Assegno di cura. Importi mensili
Categoria Importi annui in lire Importi annui in euro
Dalla 2^ alla 5^ 8.000 4,13
Dalla 6^ alla 8^ 4.000 2,06
 

Assegni rinnovabili

La concessione di un assegno rinnovabile avviene tutte le volte che il grado di infermità riconosciuto dall’apposita Commissione medica sia ritenuto modificabile nel corso di un certo periodo di tempo. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 26/1/1980 n. 9, l’assegno rinnovabile viene concesso per periodi da due a quattro anni, al termine dei quali o vengono commutati in pensione a vita, o viene concessa una indennità una tantum, o vengono revocati per guarigione o per non classificabilità dell’invalidità.
Nel caso in cui all’invalido venga liquidato un trattamento di categoria inferiore o non venga riconosciuto ulteriore trattamento le somme in più corrisposte durante il periodo di proroga non si recuperano.

Pensioni tabellari privilegiate di reversibilità

Si definiscono pensioni tabellari privilegiate di reversibilità:

  • quelle spettanti ai familiari del militare o graduato di truppa deceduto durante il servizio militare. Sono dette anche pensioni tabellari privilegiate indirette;
  • quelle spettanti ai familiari a seguito del decesso del militare titolare di pensione tabellare privilegiata diretta.

In caso di decesso di titolare di pensione o di assegno rinnovabile tabellare privilegiato a causa delle stesse infermità o lesioni già riconosciute, gli aventi titolo alla reversibilità hanno diritto alla pensione nella misura ed alle condizioni previste per le pensioni di guerra, salvo che non optino per il trattamento ordinario con le aliquote previste dall’art. 88 del D.P.R. 1092/73 (vedi tabella “Aliquote Reversibilità”).
In questo caso la reversibilità non può essere inferiore al 50% della pensione privilegiata diretta di 1^ categoria. Sulle pensioni di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 1092/73 spettano gli assegni accessori previsti per le pensioni ordinarie.

Il regime fiscale delle pensioni tabellari privilegiate

Il regime fiscale delle pensioni tabellari privilegiate (dirette e di reversibilità) si differenzia in relazione al momento in cui si è verificata l’infermità o il fatto invalidante:

  • se l’infermità si è verificata durante il periodo obbligatorio di leva le pensioni sono fiscalmente esenti (sentenza della Corte Costituzionale n° 387 del 4-11 luglio 1989);
  • se l’infermità si è verificata successivamente al periodo obbligatorio di leva le pensioni sono assoggettate all’IRPEF in quanto la permanenza ulteriore scaturisce da una libera scelta del militare;
  • se l’infermità si è verificata “a seguito dello scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni” (Legge 437/91 – abrogato dal D. lgs n. 66/2010), le pensioni non sono soggette ad imposizione fiscale.