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Trattamenti pensionistici di guerra - Reversibilità

A chi spetta

Nella misura della tabella N:

  1. al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari
  2. agli orfani - minori di anni 21 o studenti universitari (comunque non oltre il 26° anno di età) o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra.

Nella misura della tabella G

  1. al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari
  2. agli orfani – minori di anni 21 o studenti universitari (comunque non oltre il 26° anno di età) o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di 1^ categoria o di assegno di incollocabilità e del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra.

Come si ottiene

I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.

Le domande dovranno essere presentate con le modalità indicate nella pagina dedicata alla modulistica:

  • per i residenti in Italia, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato,
  • per i residenti all’estero al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza.

La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.
Bisogna allegare gli stessi documenti previsti per la pensione di guerra indiretta.

Nella domanda di pensione nella misura della tab. N, il coniuge superstite o gli orfani devono specificare se intendono richiedere anche il riconoscimento dell’interdipendenza del decesso del titolare della pensione con l’infermità per la quale lo stesso fruiva di pensione di guerra.

Se il coniuge o l’orfano chiedono il riconoscimento della interdipendenza del decesso del dante causa con le infermità per le quali lo stesso fruiva di pensione dalla 2^ all’8^ categoria, devono, inoltre allegare:

  • certificato necroscopico del titolare la pensione;
  • certificazione medica circa l’insorgenza, il decorso clinico e l’episodio che ha determinato il decesso del pensionato, dalla quale risulti l’eventuale interdipendenza con le infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra.

Assegni accessori

Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati

  • al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge;
  • al coniuge superstite e agli orfani: assegno di maggiorazione, se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge;
  • al coniuge superstite del pensionato di 1^ categoria: assegno supplementare, se ha convissuto con il dante causa e gli ha prestato assistenza;
  • al coniuge superstite e agli orfani: indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge.

Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio

  • agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto

Ripristino

Le pensioni di guerra indirette o di reversibilità possono essere revocate se vengono meno le condizioni economiche (reddito) previste dalla legge o se viene meno il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro. Per chiedere il ripristino di questi trattamenti pensionistici gli interessati devono:

  • presentare domanda, chiedendo anche gli eventuali assegni accessori
    • alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente per territorio, se residenti in Italia;
    • al Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro, Uff. VII, Via XX settembre, 97 – 00187 Roma, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, se residenti all’estero;
  • allegare alla domanda la certificazione che prova la presenza dei requisiti necessari per fruire di nuovo del trattamento pensionistico.

A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria Territoriale dello Stato (ovvero l’Ufficio VII della Direzione dei Servizi del Tesoro per i residenti all’estero) verificherà comunque la sussistenza di tutti i requisiti, compreso – se previsto – quello concernente l’inabilità a proficuo lavoro.

L’accertamento dell’inabilità verrà effettuato dalla Commissione medica competente per territorio per i residenti in Italia, mentre per i residenti all’estero la competenza è della Commissione medica di verifica di Roma, previa visita effettuata presso le strutture consolari.