Qui trovi i Modelli per l’accesso al Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra l’1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Modelli:
- Decreto direttoriale di approvazione dei Modelli (PDF, 141 KB)
- Modello A - Domanda di accesso al Fondo – Fondo Beneficiario (PDF, 189 KB)
- Modello B - Domanda di accesso al Fondo - Fondo Eredi (PDF, 235 KB)
- Modello C - Domanda di accesso al Fondo - Fondo Antistatario (PDF, 186 KB)
I requisiti per accedere al Fondo e ottenere il ristoro sono i seguenti:
- essere vittima di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso tra l’1 settembre 1939 e l'8 maggio 1945;
- avere ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato che accerti i predetti crimini o da un atto di transazione che definisca il giudizio;
L’importo del ristoro sarà erogato agli aventi diritto detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge n. 96 del 10 marzo 1955, del decreto del Presidente della Repubblica n. 2043 del 6 ottobre 1963, della legge n. 791 del 18 novembre 1980, e della legge n. 94 del 29 gennaio 1994.
La procedura per accedere al Fondo prevede la presentazione di apposita domanda da indirizzare al Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione dei servizi del Tesoro utilizzando uno dei modelli qui reperibili.
Il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini è stato istituito dall’articolo 43 comma 1 del decreto legge n. 36 del 2022, convertito dalla legge n. 79 del 2022. La disposizione, con una dotazione di 20 mln di euro per il 2023 e di 13.655.467 euro per il triennio 2024-2026, assicura continuità all'Accordo tra l’Italia e la Germania reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1263 del 14 aprile 1962.
Nel decreto MEF, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, del 28 giugno 2023, sono indicate la procedura di accesso al Fondo e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto.