A chi spetta
Al militare o al civile che abbia riportato, per causa di guerra, menomazioni dell’integrità psico-fisica.
Come si ottiene
I residenti in Italia dovranno presentare istanza alla Ragioneria Territoriale dello Stato territorialmente competente, quelli residenti all’estero invece dovranno inviare l’istanza, tramite le competenti Rappresentanze consolari, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – Uff. VII – Via XX Settembre 97 – 00187 – ROMA.
(Attenzione, avvertenza importante!)
Il termine per la presentazione di prime domande per infermità contratte a causa di eventi bellici verificatisi anteriormente al 31 gennaio 1979 è attualmente chiuso.
Per le infermità contratte a causa di eventi successivi al 1 febbraio 1979 (ad esempio, scoppio di un ordigno di provenienza bellica) l’istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data dell’evento stesso.
Classifica delle infermità
A seconda della gravità delle menomazioni, sono previste:
- la tabella B, che comprende alcune infermità di grado più lieve;
- la tabella A, che suddivide le infermità in otto categorie, di importo economico differente a seconda della loro gravità;
- la tabella E, nella quale sono elencate le infermità più gravi, che danno diritto ad un assegno di superinvalidità, in aggiunta al trattamento di 1ª categoria.
Le tabelle sono allegate al D.P.R. n. 915/78 (PDF, 337 KB) e successive modifiche.
Possono essere concessi:
- pensione, se la menomazione non è suscettibile col tempo di miglioramento (per menomazioni comprese nella tabella A)
- assegno temporaneo – se la menomazione (compresa nella tabella A) è suscettibile di miglioramento – per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro, da convertire, alla scadenza, se l’infermità è tuttora classificabile, in pensione vitalizia o in indennità una tantum;
- indennità una tantum (se l’infermità rientra tra quelle contemplate nella tabella B), pari ad una o più annualità della pensione di 8ª categoria, con un massimo di cinque, a seconda della gravità della menomazione.
Aggravamento
Può presentare domanda di aggravamento (DOC, 35 KB) allo scopo di ottenere un trattamento pensionistico migliore:
- chi fruisce di pensione di guerra;
- chi ha fruito, in passato, di assegno temporaneo o di indennità una tantum;
- chi è stato destinatario, in passato, di un provvedimento negativo per infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra, ma non sufficientemente gravi da meritare un trattamento pensionistico di guerra.
È possibile presentare domanda di aggravamento senza limiti di tempo, purchè per la stessa infermità non siano state respinte tre domande consecutive di aggravamento, di cui l'ultima presentata nell'ultimo decennio. I residenti in Italia devono indirizzare la domanda di aggravamento alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, i residenti all’estero invece devono inviarla, tramite le competenti Rappresentanze consolari, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – Uff. VII - Via XX Settembre 97 - 00187 – ROMA.
La domanda deve essere corredata obbligatoriamente da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l’aggravamento dell’infermità pensionata o, comunque, già riconosciuta dipendente da causa di guerra e dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’aggravamento viene accertato dalla Commissione medica di Verifica competente per territorio; per i residenti all’estero è competente la Commissione medica di verifica di Roma (la visita viene effettuata presso le strutture consolari)
Assegni accessori
Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati. I titolari di trattamento pensionistico dalla 2ª alla 8ª categoria possono presentare domanda per ottenere:
- l’assegno di incollocabilità, se a causa dell’infermità di guerra non possono svolgere alcuna attività lavorativa (al compimento del 65° anno di età, si trasforma in assegno compensativo, di uguale importo);
- l’indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge;
I titolari di trattamento pensionistico di 1ª categoria possono presentare domanda per ottenere l’aumento di integrazione per la moglie e per i figli che si trovino nelle condizioni richieste dalla legge (art. 22 D.P.R. 915/78).
I titolari di trattamento pensionistico di 1ª categoria, con riconosciute superinvalidità di cui alla tabella E ascritte alle lettere A, nn. 1), 2), 3), 4), 2° e 3° comma; A-bis; B, n. 1; C; D; E, n. 1 (tabella E allegata alla legge 656/1986), possono richiedere, in luogo dell’accompagnatore del servizio civile, un assegno sostitutivo annualmente corrisposto.
Talune categorie di invalidi ai quali siano state riconosciute infermità particolarmente gravi, ascrivibili alle lett. A e A bis n.1) e 2) possono richiedere, inoltre, ulteriori assegni di integrazione dell’indennità di assistenza e accompagnamento (art. 21 del DPR n. 915/78).
Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio:
- assegno di cumulo, nei casi e nella misura previsti dalla legge, qualora con l’infermità principale coesistano altre infermità;
- indennità speciale annua, agli invalidi di 1ª categoria;
- assegno integrativo, agli invalidi di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità;
- assegno di superinvalidità, qualora l’infermità riscontrata rientri fra quelle elencate nella tabella E;
- indennità di assistenza e accompagnamento, agli invalidi che fruiscono di assegno di superinvalidità.