1. Elenco benefici
- Assegno vitalizio di benemerenza previsto dall’art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n.932, che modifica la Legge 96 del 10/03/1955;
- Accreditamento a carico dello Stato dei contributi figurativi sulla propria posizione assicurativa esistente presso la competente Sede dell’INPS come contemplato dall’art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n.932, che modifica la Legge 96 del 10/03/1955 (beneficio non reversibile);
- Qualifica di perseguitato politico-razziale ai sensi delle leggi: 8 luglio 1971 n. 541 (PDF, 76 KB); 16 gennaio 1978, n. 17 (PDF, 73 KB) e 15 aprile 1985, n. 140 (PDF, 196 KB) (beneficio non reversibile).
I moduli per la richiesta dei benefici sopra riportati sono reperibili nell’apposita pagina dedicata alla modulistica delle pensioni.
L’istanza, firmata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, e redatta sull'apposito modello ovvero in carta libera, purché di analogo contenuto, dovrà essere presentata alla "Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti”, che opera presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, con le modalità indicate più avanti.
2. Requisiti
I benefici spettano ai cittadini italiani perseguitati:
- in seguito all’attività politica svolta contro il fascismo prima dell’8 settembre 1943;
- per motivi di ordine razziale (1938-1945).
3. Documentazione relativa all'atto persecutorio subìto
Il richiedente dovrà allegare all'istanza tutta la documentazione necessaria a dimostrare gli atti persecutori subiti e dovrà indicare in maniera puntuale e dettagliata i riferimenti indispensabili per consentire all'Amministrazione il riscontro di quanto dichiarato nonché l'acquisizione d'ufficio di documentazione probatoria non a disposizione dell'interessato.
Per quanto riguarda la documentazione probatoria concernente le persecuzioni subite, si precisa che, nel caso in cui non sia possibile reperire i relativi atti ufficiali, potranno essere prodotti eventuali atti notori o testimonianze dirette rese, ai sensi di legge (cfr. art. 6 della legge n. 261/1967), dinanzi a Notaio o Ufficio Atti Notori del Tribunale ovvero davanti a funzionario di Ambasciata o Consolato italiano qualora il richiedente sia residente all’estero. Si segnala, in proposito, che secondo quanto disposto dalla competente Commissione per le provvidenze agli ex perseguitati politici antifascisti o razziali, i fatti narrati vanno attestati dettagliatamente e in maniera circostanziata da almeno due testimoni che ne possano aver avuto conoscenza diretta; tali dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dalla normativa in vigore.
L'Amministrazione potrà inoltre richiedere eventuale ulteriore documentazione, sia al fine di poter eseguire tale attività di verifica, sia in esecuzione delle disposizioni impartite dalla menzionata Commissione, nell'ambito della propria autonomia discrezionale, volte all'accertamento della congruenza e veridicità di quanto dichiarato.
4. Altra documentazione da produrre
Alla domanda dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità in corso di validità, nonché la documentazione sotto indicata qualora non venga utilizzata, nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attenersi, in proposito, a quanto indicato nell’apposita modulistica presente sul sito del DAG).
- Certificazione anagrafica, e in particolare:
- Certificato di nascita (completo di paternità e maternità) del richiedente; in caso di persecuzione razziale, l'Amministrazione provvederà ad acquisire l'estratto integrale dell'atto di nascita, da cui risulti anche l’annotazione discriminatoria dell'appartenenza alla “razza ebraica”. In alternativa il richiedente può produrre il certificato di iscrizione alla Comunità Ebraica all'epoca della persecuzione;
- Certificato storico di residenza del richiedente;
- Cittadinanza italiana del richiedente, sia all'epoca della persecuzione che alla data dell'istanza.
- Fotocopia tesserino codice fiscale (o tesserino sanitario);
La prescritta certificazione anagrafica può essere prodotta con dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. In questo caso l'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché di segnalare eventuali abusi, come previsto dalla vigente normativa.
- Qualora il richiedente venga assistito da un tutore, un curatore, un procuratore, un amministratore di sostegno o altro rappresentante o delegato formalmente nominato, il documento originale relativo alla procura (o altro documento equivalente, quale ad es. il decreto di nomina a tutore) ovvero, in alternativa, la copia conforme all'originale del documento stesso, dovrà essere tempestivamente inviata all'Ufficio competente per la trattazione della pratica, unitamente ad una copia dei documenti di riconoscimento del rappresentante e del rappresentato. E’ opportuno aggiungere, inoltre, che eventuali informazioni relative allo stato delle pratiche potranno essere fornite, per ovvii motivi di riservatezza, soltanto ai diretti interessati, ovvero ai loro legali rappresentanti la cui procura, o altro documento di nomina, risulti acquisita in originale o in copia conforme all'originale agli atti di questa Amministrazione. In caso di revoca della rappresentanza, comunque formulata, il richiedente dovrà informarne tempestivamente l'Amministrazione, trasmettendo l'originale, ovvero copia conforme all'originale, del documento di revoca;
- Nell'istanza dovranno essere indicati altresì:
- la residenza del richiedente nonché, se diverso dalla residenza, il domicilio presso il quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni;
- il recapito telefonico;
- l'eventuale indirizzo di posta elettronica o la PEC del richiedente.
- Nel caso in cui, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione (ovvero 90 giorni in caso di residenza all'estero), l'interessato non provveda ad inviare quanto richiesto, l’inadempimento sarà inteso come rinuncia e comporterà, quindi, il non accoglimento dell’istanza, così come deliberato dalla competente Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e loro familiari superstiti.
In caso di mancato riscontro, l’Amministrazione provvederà comunque alla definizione dell’istanza sulla base degli atti a disposizione.
5. Modalità di trasmissione dell'istanza
La richiesta di benefici pensionistici, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia in corso di validità del documento del richiedente, può essere prodotta all'Amministrazione personalmente o a mezzo del proprio legale rappresentante.
I residenti in Italia potranno indirizzare le richieste:
- a mezzo raccomandata indirizzata alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali c/o Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione dei servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX settembre, 97 - 00187 Roma;
- allo sportello dell'URP del Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione dei servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi, Uff VII;
- a mezzo posta elettronica, indirizzando la richiesta all’indirizzo e-mail della Direzione dei servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi, Uff. VII: protocollodcst.dag@mef.gov.it; oppure a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo di posta elettronica: dcst.dag@pec.mef.gov.it.
I residenti all’estero potranno indirizzare invece le richieste, per il tramite della Rappresentanza consolare di competenza o degli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza, alla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici italiani antifascisti o razziali c/o Ministero dell’economia e delle finanze - Direzione dei servizi erogati alle Amministrazioni e ai terzi, Uff. VII, Via XX settembre, 97 - 00187 Roma